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(( Il gruppo bancario e' composto dalla capogruppo e dalle societa' bancarie, finanziarie e strumentali da questa controllate. 2. Capogruppo del gruppo bancario e':

  • a)la banca italiana che non sia a sua volta controllata da un'altra banca italiana o da una societa' di partecipazione finanziaria o societa' di partecipazione finanziaria mista con sede legale in Italia o in un altro Stato dell'Unione europea che possa essere considerata capogruppo ai sensi del presente articolo; o
  • b)la societa' di partecipazione finanziaria o la societa' di partecipazione finanziaria mista avente sede legale in Italia o in un altro Stato dell'Unione europea che non sia a sua volta controllata da una banca italiana o da un'altra societa' di partecipazione finanziaria o societa' di partecipazione finanziaria mista con sede legale in Italia o in un altro Stato dell'Unione europea che possa essere considerata capogruppo ai sensi del presente articolo, quando nell'insieme delle societa' controllate vi siano solo banche italiane oppure quando il totale dell'attivo delle banche italiane controllate sia maggiore di quello delle banche controllate in ciascuno Stato dell'Unione europea diverso dall'Italia oppure quando Banca d'Italia sia altrimenti nominata autorita' di vigilanza su base consolidata; o
  • c)la societa' di partecipazione finanziaria o la societa' di partecipazione finanziaria mista con sede legale in Italia, ricompresa nella vigilanza su base consolidata di competenza delle autorita' di vigilanza di un altro Stato dell'Unione europea, che non sia a sua volta controllata da una banca italiana o da un'altra societa' di partecipazione finanziaria o societa' di partecipazione finanziaria mista con sede legale in Italia e che controlli almeno una banca italiana.)) ((97))

Testo in vigore dal 30 novembre 2021 al 9 gennaio 2026

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Che cosa è cambiato dal 30 novembre 2021

Confronto con la versione in vigore dal 27 giugno 2015 al 30 novembre 2021. 46 parole tolte, 236 parole aggiunte in 5 capoversi.

Il gruppo bancario e' composto tolto: alternativamente:

tolto: a) dalla banca italiana aggiunto: dalla capogruppo e dalle societa' bancarie, finanziarie e strumentali da questa controllatetolto: ;aggiunto: . 2. Capogruppo del gruppo bancario e':

aggiunto: a) la banca italiana che non sia a sua volta controllata da un'altra banca italiana o da una societa' di partecipazione finanziaria o societa' di partecipazione finanziaria mista con sede legale in Italia o in un altro Stato dell'Unione europea che possa essere considerata capogruppo ai sensi del presente articolo; o

b) tolto: dalla societa' finanziaria o dalla aggiunto: la societa' di partecipazione finanziaria o la societa' di partecipazione finanziaria mista tolto: capogruppo italiana e dalle societa' bancarie, finanziarie e strumentali da questa controllate, aggiunto: avente sede legale in Italia o in un altro Stato dell'Unione europea che non sia a sua volta controllata da una banca italiana o da un'altra societa' di partecipazione finanziaria o societa' di partecipazione finanziaria mista con sede legale in Italia o in un altro Stato dell'Unione europea che possa essere considerata capogruppo ai sensi del presente articolo, quando nell'insieme delle societa' tolto: da essa partecipate vi sia almeno aggiunto: controllate vi siano solo banche italiane oppure quando il totale dell'attivo delle banche italiane controllate sia maggiore di quello delle banche controllate in ciascuno Stato dell'Unione europea diverso dall'Italia oppure quando Banca d'Italia sia altrimenti nominata autorita' di vigilanza su base consolidata; o

aggiunto: c) la societa' di partecipazione finanziaria o la societa' di partecipazione finanziaria mista con sede legale in Italia, ricompresa nella vigilanza su base consolidata di competenza delle autorita' di vigilanza di un altro Stato dell'Unione europea, che non sia a sua volta controllata da una banca italiana tolto: controllata e abbiano rilevanza determinante, secondo quanto stabilito dalla Banca d'Italia..., le partecipazioni in societa' bancarie e finanziarie. aggiunto: o da un'altra societa' di partecipazione finanziaria o societa' di partecipazione finanziaria mista con sede legale in Italia e che controlli almeno una banca italiana. 97

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1993-09-01;385~art60 · fonte del testo

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