Art. 6 — Rapporti con il diritto dell'Unione europea e integrazione nel SEVIF, nel MVU e nel MRU
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Le autorita' creditizie esercitano i poteri loro attribuiti in armonia con le disposizioni dell'Unione europea, applicano i regolamenti e le decisioni dell'Unione europea e provvedono in merito alle raccomandazioni in materia creditizia e finanziaria. Nei casi e nei modi previsti dalle disposizioni dell'Unione europea, le autorita' creditizie adempiono agli obblighi di comunicazione nei confronti delle autorita' e dei comitati che compongono il SEVIF ((, della BCE)) e delle altre autorita' e istituzioni indicate dalle disposizioni dell'Unione europea. La Banca d'Italia, nell'esercizio delle funzioni di vigilanza, e' parte del SEVIF ((e del MVU)) e partecipa alle attivita' che ((essi svolgono)), tenendo conto della convergenza degli strumenti e delle prassi di vigilanza in ambito europeo. Le autorita' creditizie esercitano i poteri d'intervento a esse attribuiti dal presente decreto legislativo anche per assicurare il rispetto del regolamento (UE) n. 575/2013, delle relative norme tecniche di regolamentazione e di attuazione emanate dalla Commissione europea ai sensi degli articoli 10 e 15 del regolamento (CE) n. 1093/2010, ovvero in caso di inosservanza degli atti dell'ABE direttamente applicabili adottati ai sensi di quest'ultimo regolamento. Nei casi e nei modi previsti dalle disposizioni dell'Unione europea, la Banca d'Italia puo' concludere accordi con l'ABE e con le autorita' di vigilanza di altri Stati membri che prevedano anche la ripartizione di compiti e la delega di funzioni nonche' ricorrere all'ABE per la risoluzione delle controversie con le autorita' di vigilanza degli altri Stati membri in situazioni transfrontaliere.
Testo in vigore dal 13 dicembre 2016 al 1 dicembre 2021
