Art. 40-bis — Fusione e scissione di Oicr

La Banca d'Italia autorizza, dandone comunicazione alla Consob, la fusione o la scissione di Oicr italiani sulla base dei relativi progetti, delle attestazioni di conformita' rese dai depositari dei fondi coinvolti e dell'informativa ai partecipanti che deve essere idonea a consentire di pervenire ad un fondato giudizio sull'impatto della fusione sull'investimento. La Banca d'Italia puo' individuare le ipotesi, in base alle caratteristiche degli Oicr oggetto dell'operazione o al contenuto dell'informativa ai partecipanti, in cui l'autorizzazione alla fusione o alla scissione di Oicr e' rilasciata in via generale. Le Sgr mettono a disposizione dei partecipanti ai fondi e della Banca d'Italia una relazione, redatta dal depositario ovvero da un revisore legale o da una societa' di revisione legale, che attesta la correttezza dei criteri adottati per la valutazione delle attivita' e delle passivita' del fondo, dell'eventuale conguaglio in denaro, del metodo di calcolo e del livello effettivo del rapporto di cambio alla data di riferimento di tale rapporto. Le Sicav e le Sicaf coinvolte in operazioni di fusione o scissione applicano gli articoli contenuti nel libro V, titolo V, capo X, sezioni II e III del codice civile, in quanto compatibili. Il progetto di fusione o quello di scissione, redatti sulla base di quanto richiesto dal regolamento della Banca d'Italia di cui al comma 4, e le eventuali deliberazioni assembleari di modifica dei medesimi progetti sono preventivamente autorizzati dalla Banca d'Italia. In assenza dell'autorizzazione prevista dal comma 1, non e' possibile dare corso alle iscrizioni nel registro delle imprese. La Banca d'Italia, sentita la Consob, disciplina con regolamento:

  • a)la procedura di autorizzazione e le relative condizioni;
  • b)l'individuazione della data di efficacia dell'operazione e i criteri di imputazione dei costi dell'operazione;
  • c)l'informativa da rendere ai partecipanti;
  • d)le forme ammesse per le fusioni e le scissioni;
  • e)l'oggetto delle attestazioni di conformita' e della relazione previste dai commi 1 e 2;
  • f)i diritti dei partecipanti. Le norme del presente articolo non si applicano ai FIA italiani riservati.

Testo vigente dal 9 aprile 2014

Norme correlate

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Versioni nel tempo

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1998-02-24;58~art40bis · fonte del testo

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