Art. 47 — Finanziamenti agevolati e gestione di fondi pubblici

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 30 settembre 1993 al 19 ottobre 1999. Leggi il testo vigente →

Tutte le banche possono erogare finanziamenti assistiti da agevolazioni previste dalle leggi vigenti, purche' essi siano regolati da convenzione con l'amministrazione pubblica competente e rientrino tra le attivita' che le banche possono svolgere in via ordinaria. Ai finanziamenti si applicano integralmente le disposizioni delle leggi di agevolazione, ivi comprese quelle rela- tive alle misure fiscali e tariffarie e ai privilegi di procedura. La scelta delle banche con cui stipulare le convenzioni deve essere effettuata dall'amministrazione pubblica competente sulla base di criteri che tengano conto delle condizioni offerte e dell'adeguatezza della struttura tecnico-organizzativa ai fini della prestazione del servizio. L'assegnazione e la gestione di fondi pubblici di agevolazione creditizia previsti dalle leggi vigenti sono disciplinate da convenzioni stipulate, sentita la Banca d'Italia, tra l'amministrazione pubblica competente e le banche da questa prescelte sulla base di criteri che tengano conto delle condizioni offerte e dell'adeguatezza della struttura tecnico-organizzativa ai fini della prestazione del servizio. Le convenzioni indicano criteri e modalita' idonei a superare il conflitto di interessi tra la gestione dei fondi e l'attivita' svolta per proprio conto dalle banche; a tal fine, possono essere istituiti organi distinti preposti all'assunzione delle deliberazioni in materia agevolativa e separate contabilita'. Le convenzioni determinano altresi' i compensi e i rimborsi spettanti alle banche. Le convenzioni indicate nel comma 2 possono prevedere che la banca alla quale e' attribuita la gestione di un fondo pubblico di agevolazione e' tenuta a stipulare a sua volta convenzioni con altre banche per disciplinare la concessione, a valere sul fondo, di contributi relativi a finanziamenti da queste erogati. Queste ultime convenzioni sono approvate dall'amministrazione pubblica competente.

Testo in vigore dal 30 settembre 1993 al 19 ottobre 1999

Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 224/1994

    Questione infondata
    8 giugno 1994

    Il t.u. delle leggi in materia bancaria e creditizia, approvato con d.lgs. n. 385 del 1993, non è 'compilatoriò, ma 'normativò (o 'innovativò), trovando il suo fondamento nella delega conferita al Governo con l' art.25, secondo comma, l. n. 142 del 1992, cosicché le norme in esso contenute, assumono una propria forza dispositiva, suscettibile di incidere autonomamente nella sfera regionale, quand'anche si configurino come ripetitive - in tutto o in parte - di precedenti disposizioni di legge. Non osta pertanto all'ammissibilità dei ricorsi proposti in ordine agli artt. 15, 47, 152 e 159 del detto t.u., la mancata impugnazione, da parte delle regioni e delle province ricorrenti, altresì dell'art. 46, d.lgs. n. 481 del 1992 (attuativo della direttiva CEE n.89/646), il cui contenuto si assume sia stato sostanzialmente riprodotto, in particolare, dal predetto art. 159: e ciò, anche in considerazione del principio più volte sottolineato dalla Corte, in base al quale l'istituto dell'acquiescenza non opera nei giudizi in via principale. (Sulla base di tali argomentazioni è stata rigettata l'eccezione di inammissibilità prospettata in ordine ai suindicati ricorsi e gli stessi sono stati ritenuti ammissibili, in quanto proposti con tempestività). - S. nn. 49/1987, 19/1970 e 113/1967. red.: A.M.M. rev.: S.P.

    Art. 15 Testo unico in materia bancaria e creditizia · Art. 159 Testo unico in materia bancaria e creditizia · Art. 11 Testo unico costituzionali · Art. 47 Testo unico in materia bancaria e creditizia

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1993-09-01;385~art47 · fonte del testo

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari