Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 14 gennaio 2005 al 15 aprile 2016. Leggi il testo vigente →

Le banche di credito cooperativo sono costituite in forma di societa' cooperativa per azioni a responsabilita' limitata. La denominazione deve contenere l'espressione "credito cooperativo". ((La nomina dei membri degli organi di amministrazione e controllo spetta esclusivamente ai competenti organi sociali.)) Il valore nominale di ciascuna azione non puo' essere inferiore a venticinque euro ne' superiore cinquecento euro. 10

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.Lgs. 24 giugno 1998, n. 213

10

Il D.Lgs. 24 giugno 1998, n. 213 ha disposto (con l'art. 4, comma 2) che la modifica apportata all'art. 33, comma 4 del presente provvedimento decorre dal 1 gennaio 2002.

Testo in vigore dal 14 gennaio 2005 al 15 aprile 2016

Corte costituzionale

L’articolo non è mai stato in discussione davanti alla Corte: è servito da metro per giudicarne altri.

  • Ordinanza n. 75/2013

    Parametro
    23 aprile 2013

    dichiara estinto il processo. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 aprile 2013. F.to: Franco GALLO, Presidente Aldo CAROSI, Redattore Gabriella MELATTI, Cancelliere Depositata in Cancelleria il 23 aprile 2013. Il Direttore della Cancelleria F.to: Gabriella MELATTI

    Art. 11 cost. · Art. 41 cost. · Art. 47 cost. · Art. 97 cost.

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 14 gennaio 2005

Confronto con la versione in vigore dal 9 luglio 1998 al 14 gennaio 2005. 11 parole tolte, 14 parole aggiunte.

Le banche di credito cooperativo sono costituite in forma di societa' cooperativa per azioni a responsabilita' limitata. La denominazione deve contenere l'espressione "credito cooperativo". La nomina tolto: degli amministratori e dei sindaci spetta esclusivamente all'assemblea dei soci. 4 aggiunto: dei membri degli organi di amministrazione e controllo spetta esclusivamente ai competenti organi sociali. Il valore nominale di ciascuna azione non puo' essere inferiore a venticinque euro ne' superiore cinquecento euro.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • D.Lgs. 24 giugno 1998, n. 213

    Il D.Lgs. 24 giugno 1998, n. 213 ha disposto (con l'art. 4, comma 2) che la modifica apportata all'art. 33, comma 4 del presente provvedimento decorre dal 1 gennaio 2002.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1993-09-01;385~art33 · fonte del testo

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