Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 19 ottobre 1999 al 1 marzo 2008. Leggi il testo vigente →

Ogni socio ha un voto, qualunque sia il numero delle azioni possedute. Nessuno puo' detenere azioni in misura eccedente lo 0,50 per cento del capitale sociale. La banca, appena rileva il superamento di tale limite, contesta al detentore la violazione del divieto. Le azioni eccedenti devono essere alienate entro un anno dalla contestazione; trascorso tale termine, i relativi diritti patrimoniali maturati fino all'alienazione delle azioni eccedenti vengono acquisiti dalla banca. Il divieto previsto dal comma 2 non si applica agli organismi di investimento collettivo in valori mobiliari, per i quali valgono i limiti previsti dalla disciplina propria di ciascuno di essi. Il numero minimo dei soci non puo' essere inferiore a duecento. Qualora tale numero diminuisca, la compagine sociale deve essere reintegrata entro un anno; in caso contrario, la banca e' posta in liquidazione. Le delibere del consiglio di amministrazione ((...)) di rigetto delle domande di ammissione a socio debbono essere motivate avuto riguardo all'interesse della societa', alle prescrizioni statutarie e allo spirito della forma cooperativa. Il consiglio di amministrazione e' tenuto a riesaminare la domanda di ammissione su richiesta del collegio dei probiviri, costituito ai sensi dello statuto e integrato con un rappresentante dell'aspirante socio. L'istanza di revisione deve essere presentata entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione della deliberazione e il collegio dei probiviri si pronuncia entro trenta giorni dalla richiesta. Coloro ai quali il consiglio di amministrazione abbia rifiutato l'ammissione a socio possono esercitare i diritti aventi contenuto patrimoniale relativi alle azioni possedute, fermo restando quanto disposto dal comma 2.

Testo in vigore dal 19 ottobre 1999 al 1 marzo 2008

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 19 ottobre 1999

Confronto con la versione in vigore dal 30 settembre 1993 al 19 ottobre 1999. 6 parole tolte, 2 parole aggiunte.

… caso contrario, la banca e' posta in liquidazione. Le delibere del consiglio di amministrazione tolto: di accoglimento o diaggiunto: ... di rigetto delle domande di ammissione a socio debbono essere tolto: moti- vate aggiunto: motivate avuto riguardo all'interesse della societa', alle prescrizioni statutarie e allo spirito della forma …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1993-09-01;385~art30 · fonte del testo

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