Art. 32-bis — Morte del socio

In caso di morte del socio, gli eredi subentrano nella partecipazione del socio deceduto. Gli eredi hanno diritto di presentare domanda di ammissione a socio o, se privi dei requisiti, domanda di accertamento dell'insussistenza degli stessi. In mancanza, ovvero fino al rigetto della domanda di ammissione a socio o all'accertamento dell'insussistenza dei requisiti, gli eredi possono esercitare i diritti aventi contenuto patrimoniale relativi alle azioni possedute, fermo restando quanto previsto dall'articolo 30, comma 2. Gli eredi ai quali il consiglio di amministrazione abbia rifiutato l'ammissione a socio o nei confronti dei quali abbia accertato l'insussistenza dei requisiti di ammissione hanno diritto al rimborso delle azioni, salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 2-ter.

Testo vigente dal 25 luglio 2021

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1993-09-01;385~art32bis · fonte del testo

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