Art. 29 — Norme generali
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Le banche popolari sono costituite in forma di societa' cooperativa per azioni a responsabilita' limitata. Il valore nominale delle azioni non puo' essere inferiore a due euro. 10 (( La nomina dei membri degli organi di amministrazione e controllo spetta esclusivamente ai competenti organi sociali. )) Alle banche popolari non si applicano le disposizioni del decreto legislativo 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni.
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
D.Lgs. 24 giugno 1998, n. 213
10Il D.Lgs. 24 giugno 1998, n. 213 ha disposto (con l'art. 4, comma 2) che la modifica apportata all'art. 29, comma 2 del presente provvedimento decorre dal 1 gennaio 2002.
Testo in vigore dal 14 gennaio 2005 al 26 marzo 2015
