Art. 24 — Sospensione del diritto di voto e degli altri diritti, obbligo di alienazione

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Non puo' essere esercitato il diritto di voto inerente alle azioni o quote per le quali le autorizzazioni previste dall'art. 19 non siano state ottenute ovvero siano state sospese o revocate. Il diritto di voto non puo' essere altresi' esercitato per le azioni o quote per le quali siano state omesse le comunicazioni previste dall'art. 20. In caso di inosservanza del divieto, la deliberazione e' impugnabile, a norma dell'art. 2377 del codice civile, se la maggioranza richiesta non sarebbe stata raggiunta senza i voti inerenti alle predette azioni o quote. L'impugnazione puo' essere proposta anche dalla Banca d'Italia entro sei mesi dalla data della deliberazione ovvero, se questa e' soggetta a iscrizione nel registro delle imprese, entro sei mesi dall'iscrizione. Le azioni o quote per le quali non puo' essere esercitato il diritto di voto sono computate ai fini della regolare costituzione dell'assemblea. Le azioni o quote possedute da un soggetto indicato nel comma 6 dell'art. 19 che eccedono il 15 per cento del capitale della banca rappresentato da azioni o quote con diritto di voto o ne comportano il controllo, devono essere alienate entro i termini stabiliti dalla Banca d'Italia. In caso di inosservanza, il tribunale, su richiesta della Banca d'Italia, ordina la vendita delle azioni o delle quote.

Testo in vigore dal 30 settembre 1993 al 29 febbraio 2004

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