Art. 20 — Obblighi di comunicazione

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(( La Banca d'Italia stabilisce, a fini informativi, obblighi di comunicazione in ordine a operazioni di acquisto o cessione di partecipazioni in banche. )) Ogni accordo, in qualsiasi forma concluso, compresi quelli aventi forma di associazione, che regola o da cui comunque possa derivare l'esercizio concertato del voto in una banca, anche cooperativa, o in una societa' che la controlla deve essere comunicato alla Banca d'Italia dai partecipanti ovvero dai legali rappresentanti della banca o della societa' cui l'accordo si riferisce ((...)). Quando dall'accordo derivi una concertazione del voto tale da pregiudicare la gestione sana e prudente della banca, la Banca d'Italia puo' sospendere il diritto di voto dei partecipanti all'accordo stesso. La Banca d'Italia determina presupposti, modalita' e termini delle comunicazioni previste dal comma 1 anche con riguardo alle ipotesi in cui il diritto di voto spetta o e' attribuito a soggetto diverso dal titolare della partecipazione. La Banca d'Italia determina altresi' le modalita' ((e i termini)) delle comunicazioni previste dal comma 2. La Banca d'Italia, al fine di verificare l'osservanza degli obblighi indicati nei commi 1 e 2, puo' chiedere informazioni ai soggetti comunque interessati.

Testo in vigore dal 10 marzo 2010 al 30 novembre 2021

Norme correlate

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Richiamate nel testo

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Che cosa è cambiato dal 10 marzo 2010

Confronto con la versione in vigore dal 29 febbraio 2004 al 10 marzo 2010. 55 parole tolte, 25 parole aggiunte.

tolto: Chiunque e' titolare di una partecipazione rilevante in una banca ne da' comunicazione alla Banca d'Italia ed alla banca. Le variazioni della partecipazione sono comunicate quando superano la misura stabilita dalla Banca d'Italia.aggiunto: La Banca d'Italia stabilisce, a fini informativi, obblighi di comunicazione in ordine a operazioni di acquisto o cessione di partecipazioni in banche. Ogni accordo, in qualsiasi forma concluso, compresi quelli aventi forma di associazione, che … partecipanti ovvero dai legali rappresentanti della banca o della societa' cui l'accordo si riferisce tolto: entro cinque giorni dalla stipulazione ovvero, se non concluso in forma scritta, dal momento di accertamento delle circostanze che ne rivelano l'esistenzaaggiunto: .... Quando dall'accordo derivi una concertazione del voto tale da pregiudicare la gestione sana e prudente della banca, la Banca d'Italia puo' sospendere il diritto di voto deitolto: ... partecipanti all'accordo stesso. La Banca d'Italia determina presupposti, modalita' e termini delle comunicazioni … a soggetto diverso dal titolare della partecipazione. La Banca d'Italia determina altresi' le modalita' aggiunto: e i termini delle comunicazioni previste dal comma 2. La Banca d'Italia, al fine di verificare l'osservanza degli obblighi indicati nei commi 1 e 2, puo' chiedere informazioni ai soggetti comunque interessati.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1993-09-01;385~art20 · fonte del testo

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