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((E' soggetta ad autorizzazione preventiva)) l'acquisizione a qualsiasi titolo in una banca di partecipazioni che comportano il controllo o la possibilita' di esercitare un'influenza notevole sulla banca stessa o che attribuiscono una quota dei diritti di voto o del capitale almeno pari al 10 per cento, tenuto conto delle azioni o quote gia' possedute. ((Sono soggette ad autorizzazione preventiva)) le variazioni delle partecipazioni quando la quota dei diritti di voto o del capitale raggiunge o supera il 20 per cento, 30 per cento o 50 per cento e, in ogni caso, quando le variazioni comportano il controllo sulla banca stessa. (( L'autorizzazione e' necessaria anche per l'acquisizione del controllo di una societa' che detiene le partecipazioni indicate al comma 1. )) ((COMMA SOPPRESSO DAL D.LGS. 14 NOVEMBRE 2016, N. 223)). ((L'autorizzazione e' rilasciata dalla BCE, su proposta della Banca d'Italia. La proposta e' formulata)) quando ricorrono condizioni atte a garantire una gestione sana e prudente della banca, valutando la qualita' del potenziale acquirente e la solidita' finanziaria del progetto di acquisizione in base ai seguenti criteri: la reputazione del potenziale acquirente ai sensi dell'articolo 25; l'idoneita', ai sensi dell'articolo 26, di coloro che, in esito all'acquisizione, svolgeranno funzioni di amministrazione, direzione e controllo nella banca; la solidita' finanziaria del potenziale acquirente; la capacita' della banca di rispettare a seguito dell'acquisizione le disposizioni che ne regolano l'attivita'; l'idoneita' della struttura del gruppo del potenziale acquirente a consentire l'esercizio efficace della vigilanza ((; la mancanza di un)) fondato sospetto che l'acquisizione sia connessa ad operazioni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo. L'autorizzazione puo' essere sospesa o revocata se vengono meno o si modificano i presupposti e le condizioni per il suo rilascio. (( La Banca d'Italia propone alla BCE di negare l'autorizzazione all'acquisizione della partecipazione quando dalla verifica delle condizioni indicate nel comma 5 non risulti garantita la sana e prudente gestione della banca. Quando l'acquisizione viene effettuata nell'ambito di una risoluzione ai sensi del decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180, i provvedimenti previsti dai commi 1, 2, 3 e 5 sono adottati dalla Banca d'Italia. )) IL D.LGS. 27 GENNAIO 2010, N. 21 HA CONFERMATO L'ABROGAZIONE DEL PRESENTE COMMA. IL D.LGS. 27 GENNAIO 2010, N. 21 HA CONFERMATO L'ABROGAZIONE DEL PRESENTE COMMA. (( La Banca d'Italia da' notizia al Ministro dell'economia e delle finanze, Presidente del CICR, delle domande di autorizzazione di cui ai commi 1, 2 e 3. )) Le autorizzazioni previste dal presente articolo si applicano anche all'acquisizione, in via diretta o indiretta, del controllo derivante da un contratto con la banca o da una clausola del suo statuto. (( La Banca d'Italia adotta disposizioni attuative del presente articolo, individuando, tra l'altro: i soggetti tenuti a richiedere l'autorizzazione quando i diritti derivanti dalle partecipazioni indicate ai commi 1 e 2 spettano o sono attribuiti ad un soggetto diverso dal titolare delle partecipazioni stesse; i criteri di calcolo dei diritti di voto rilevanti ai fini dell'applicazione delle soglie previste ai commi 1 e 2, ivi inclusi i casi in cui i diritti di voto non sono computati ai fini dell'applicazione dei medesimi commi; i criteri per l'individuazione dei casi di influenza notevole; le modalita' e i termini del procedimento di valutazione dell'acquisizione ai sensi dei commi 5, 5-bis e 5-ter. ))

Testo in vigore dal 13 dicembre 2016 al 30 novembre 2021

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Che cosa è cambiato dal 13 dicembre 2016

Confronto con la versione in vigore dal 16 novembre 2015 al 13 dicembre 2016. 131 parole tolte, 182 parole aggiunte.

tolto: La Banca d'Italia autorizza preventivamenteaggiunto: E' soggetta ad autorizzazione preventiva l'acquisizione a qualsiasi titolo in una banca di partecipazioni che comportano il controllo … almeno pari al 10 per cento, tenuto conto delle azioni o quote gia' possedute. tolto: La Banca d'Italia autorizza preventivamente aggiunto: Sono soggette ad autorizzazione preventiva le variazioni delle partecipazioni quando la quota dei diritti di voto o del … e, in ogni caso, quando le variazioni comportano il controllo sulla banca stessa. L'autorizzazione tolto: prevista dal comma 1 e' necessaria anche per l'acquisizione del controllo di una societa' che detiene le partecipazioni tolto: di cui al medesimo comma. La Banca d'Italia individua i soggetti tenuti a richiedere l'autorizzazione quando i diritti derivanti dalle partecipazioni indicate ai commi 1 e 2 spettano o sono attribuiti ad un soggetto diverso dal titolare delle partecipazioni stesse. La Banca d'Italia rilascia l'autorizzazione aggiunto: indicate al comma 1. COMMA SOPPRESSO DAL D.LGS. 14 NOVEMBRE 2016, N. 223. L'autorizzazione e' rilasciata dalla BCE, su proposta della Banca d'Italia. La proposta e' formulata quando ricorrono condizioni atte a garantire una gestione sana e prudente della banca, … l'idoneita' della struttura del gruppo del potenziale acquirente a consentire l'esercizio efficace della vigilanzatolto: . L'autorizzazione non puo' essere rilasciata in caso diaggiunto: ; la mancanza di un fondato sospetto che l'acquisizione sia connessa ad operazioni di riciclaggio o di finanziamento … vengono meno o si modificano i presupposti e le condizioni per il suo rilascio. aggiunto: La Banca d'Italia propone alla BCE di negare l'autorizzazione all'acquisizione della partecipazione quando dalla verifica delle condizioni indicate nel comma 5 non risulti garantita la sana e prudente gestione della banca. Quando l'acquisizione viene effettuata nell'ambito di una risoluzione ai sensi del decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180, i provvedimenti previsti dai commi 1, 2, 3 e 5 sono adottati dalla Banca d'Italia. IL D.LGS. 27 GENNAIO 2010, N. 21 HA CONFERMATO L'ABROGAZIONE DEL PRESENTE COMMA. IL D.LGS. 27 GENNAIO 2010, N. 21 HA CONFERMATO L'ABROGAZIONE DEL PRESENTE COMMA. tolto: Se alle operazioni indicate nei commi 1,2 e 3 partecipano soggetti appartenenti a Stati terzi che non assicurano condizioni di reciprocita', la Banca d'Italia comunica la domanda di autorizzazione aggiunto: La Banca d'Italia da' notizia al Ministro dell'economia e delle finanze, tolto: su proposta del quale il Presidente del Consiglio dei Ministri puo' vietare l'autorizzazione aggiunto: Presidente del CICR, delle domande di autorizzazione di cui ai commi 1, 2 e 3. Le autorizzazioni previste dal presente articolo si applicano anche all'acquisizione, in via diretta … contratto con la banca o da una clausola del suo statuto. La Banca d'Italiatolto: , emana aggiunto: adotta disposizioni attuative del presente articolo, tolto: e in particolare disciplina le modalita' e i termini del procedimento di valutazione di cui al comma 5, i aggiunto: individuando, tra l'altro: i soggetti tenuti a richiedere l'autorizzazione quando i diritti derivanti dalle partecipazioni indicate ai commi 1 e 2 spettano o sono attribuiti ad un soggetto diverso dal titolare delle partecipazioni stesse; i criteri di calcolo dei diritti di voto rilevanti ai fini dell'applicazione delle soglie … cui i diritti di voto non sono computati ai fini dell'applicazione dei medesimi commitolto: , eaggiunto: ; i criteri per l'individuazione dei casi di influenza notevoleaggiunto: ; le modalita' e i termini del procedimento di valutazione dell'acquisizione ai sensi dei commi 5, 5-bis e 5-ter.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

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Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1993-09-01;385~art19 · fonte del testo

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