Art. 16 — Libera prestazione di servizi

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 16 novembre 2015 al 13 dicembre 2016. Leggi il testo vigente →

Le banche italiane possono esercitare le attivita' ammesse al mutuo riconoscimento in uno Stato comunitario senza stabilirvi succursali, nel rispetto delle procedure fissate dalla Banca d'Italia. Le banche italiane possono operare in uno Stato ((terzo)) senza stabilirvi succursali previa autorizzazione della Banca d'Italia. Le banche comunitarie possono esercitare le attivita' previste dal comma 1 nel territorio della Repubblica senza stabilirvi succursali dopo che la Banca d'Italia sia stata informata dall'autorita' competente dello Stato di appartenenza. Le banche extracomunitarie possono operare in Italia senza stabilirvi succursali previa autorizzazione della Banca d'Italia, rilasciata sentita la CONSOB per quanto riguarda le attivita' di intermediazione mobiliare. La Banca d'Italia, nei casi in cui sia previsto l'esercizio di attivita' di intermediazione mobiliare, da' notizia alla CONSOB delle comunicazioni ricevute ai sensi del comma 3 e della prestazione all'estero di servizi da parte di banche italiane.

Testo in vigore dal 16 novembre 2015 al 13 dicembre 2016

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 16 novembre 2015

Confronto con la versione in vigore dal 1 settembre 1996 al 16 novembre 2015. 1 parola tolta, 1 parola aggiunta.

… delle procedure fissate dalla Banca d'Italia. Le banche italiane possono operare in uno Stato tolto: extracomunitario aggiunto: terzo senza stabilirvi succursali previa autorizzazione della Banca d'Italia. Le banche comunitarie possono esercitare …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1993-09-01;385~art16 · fonte del testo

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