Art. 16 — Libera prestazione di servizi
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Le banche italiane possono esercitare le attivita' ammesse al mutuo riconoscimento in uno Stato comunitario senza stabilirvi succursali, nel rispetto delle procedure fissate dalla Banca d'Italia. Le banche italiane possono operare in uno Stato extracomunitario senza stabilirvi succursali previa autorizzazione della Banca d'Italia. Le banche comunitarie possono esercitare le attivita' previste dal comma 1 nel territorio della Repubblica senza stabilirvi succursali dopo che la Banca d'Italia sia stata informata dall'autorita' competente dello Stato di appartenenza. Le banche extracomunitarie possono operare in Italia senza stabilirvi succursali previa autorizzazione della Banca d'Italia, rilasciata (( sentita la CONSOB)) per quanto riguarda le attivita' di intermediazione mobiliare. La Banca d'Italia, nei casi in cui sia previsto l'esercizio di attivita' di intermediazione mobiliare, da' notizia alla CONSOB delle comunicazioni ricevute ai sensi del comma 3 e della prestazione all'estero di servizi da parte di banche italiane.
Testo in vigore dal 1 settembre 1996 al 16 novembre 2015
