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Le banche italiane possono stabilire succursali nel territorio della Repubblica e degli altri Stati comunitari in conformita' delle procedure previste dalle disposizioni del MVU. Le banche degli altri Stati comunitari possono stabilire succursali nel territorio della Repubblica in conformita' delle procedure previste dalle disposizioni del MVU e, per le banche degli Stati comunitari non partecipanti al MVU, del comma 3. Fermo restando quanto previsto dal comma 01, la Banca d'Italia puo' vietare lo stabilimento di una nuova succursale di un soggetto italiano meno significativo per motivi attinenti all'adeguatezza delle strutture organizzative o della situazione finanziaria, economica e patrimoniale del soggetto. Le banche italiane possono stabilire succursali in uno Stato terzo previa autorizzazione della Banca d'Italia. Per le banche degli Stati comunitari non partecipanti al MVU che intendono stabilire succursali nel territorio della Repubblica, il primo insediamento e' preceduto da una comunicazione alla Banca d'Italia da parte dell'autorita' competente dello Stato di appartenenza; la succursale inizia l'attivita' decorsi due mesi dalla comunicazione. Il primo insediamento e' preceduto da una comunicazione alla Banca d'Italia da parte dell'autorita' competente dello Stato di appartenenza; la succursale inizia l'attivita' decorsi due mesi dalla comunicazione. La Banca d'Italia e la CONSOB, nell'ambito delle rispettive competenze, indicano, se del caso, all'autorita' competente dello Stato comunitario non partecipante al MVU e alla banca le condizioni alle quali, per motivi di interesse generale, e' subordinato l'esercizio dell'attivita' della succursale. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 31 DICEMBRE 2025, N. 208)). La Banca d'Italia, nei casi in cui sia previsto l'esercizio di attivita' di intermediazione mobiliare, da' notizia alla CONSOB delle comunicazioni ricevute ai sensi dei commi 01 e 3 e dell'apertura di succursali all'estero da parte di banche italiane.

Entra in vigore il 11 gennaio 2027

Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 224/1994

    Questione infondata
    8 giugno 1994

    Il t.u. delle leggi in materia bancaria e creditizia, approvato con d.lgs. n. 385 del 1993, non è 'compilatoriò, ma 'normativò (o 'innovativò), trovando il suo fondamento nella delega conferita al Governo con l' art.25, secondo comma, l. n. 142 del 1992, cosicché le norme in esso contenute, assumono una propria forza dispositiva, suscettibile di incidere autonomamente nella sfera regionale, quand'anche si configurino come ripetitive - in tutto o in parte - di precedenti disposizioni di legge. Non osta pertanto all'ammissibilità dei ricorsi proposti in ordine agli artt. 15, 47, 152 e 159 del detto t.u., la mancata impugnazione, da parte delle regioni e delle province ricorrenti, altresì dell'art. 46, d.lgs. n. 481 del 1992 (attuativo della direttiva CEE n.89/646), il cui contenuto si assume sia stato sostanzialmente riprodotto, in particolare, dal predetto art. 159: e ciò, anche in considerazione del principio più volte sottolineato dalla Corte, in base al quale l'istituto dell'acquiescenza non opera nei giudizi in via principale. (Sulla base di tali argomentazioni è stata rigettata l'eccezione di inammissibilità prospettata in ordine ai suindicati ricorsi e gli stessi sono stati ritenuti ammissibili, in quanto proposti con tempestività). - S. nn. 49/1987, 19/1970 e 113/1967. red.: A.M.M. rev.: S.P.

    Art. 15 Testo unico in materia bancaria e creditizia · Art. 159 Testo unico in materia bancaria e creditizia · Art. 11 Testo unico costituzionali · Art. 47 Testo unico in materia bancaria e creditizia

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 11 gennaio 2027

Confronto con la versione in vigore dal 13 dicembre 2016 al 11 gennaio 2027. 22 parole tolte, 10 parole aggiunte.

… condizioni alle quali, per motivi di interesse generale, e' subordinato l'esercizio dell'attivita' della succursale. tolto: Le banche extracomunitarie gia' operanti nel territorio della Repubblica con una succursale possono stabilire altre succursali pre- via autorizzazione della Banca d'Italia aggiunto: COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 31 DICEMBRE 2025, N. 208. La Banca d'Italia, nei casi in cui sia previsto l'esercizio di attivita' di …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1993-09-01;385~art15 · fonte del testo

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