Art. 140 — Comunicazioni relative alle partecipazioni in banche, in società appartenenti ad un gruppo bancario, in società di partecipazione finanziaria e società di partecipazione finanziaria mista ed in intermediari finanziari
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[1](Comunicazioni relative alle partecipazioni al capitale di banche, di societa' appartenenti a un gruppo bancario e di intermediari finanziari).
[2]l. L'omissione delle comunicazioni previste dagli articoli 20, commi 1, 3, primo periodo, e 4, 21, commi 1, 2, 3 e 4, 63 e 110, commi 1, 2 e 3, e' punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire due milioni a lire venti milioni; la stessa sanzione si applica per le comunicazioni eseguite con un ritardo superiore a trenta giorni; per le comunicazioni eseguite con un ritardo non superiore a trenta giorni si applica la sanzione pecuniaria amministrativa da lire un milione a lire dieci milioni. 2. Salvo che il fatto costituisca reato piu' grave, chiunque nelle comunicazioni indicate nel comma 1 fornisce indicazioni false e' punito con l'arresto fino a tre anni.
Testo in vigore dal 1 settembre 1996 al 19 ottobre 1999
