Art. 128-septies — Requisiti per l'iscrizione nell'elenco dei mediatori creditizi

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 19 settembre 2010 al 18 dicembre 2010. Leggi il testo vigente →

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 141

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Il D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 141 ha disposto (con l'art. 28, comma 5) che "Le disposizioni contenute nel titolo IV del presente decreto legislativo si applicano a decorrere dal sessantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto".

Testo in vigore dal 19 settembre 2010 al 18 dicembre 2010

Corte di cassazione

1 pronuncia che riguarda l’art. 128-septies, dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. II, ord. n. 7128/2026

    25 marzo 2026

    La presentazione da parte di un consulente di una domanda per ottenere un finanziamento bancario, senza lo svolgimento di attività volte a mettere in contatto cliente e banca in modo professionale e indipendente, non rientra di per sé nell'attività di intermediazione finanziaria - implicando quest'ultima un'attività più complessa e qualificata, come la promozione, l'assunzione o la concessione di finanziamenti, in maniera professionale e continuativa - e non richiede né autorizzazioni specifiche né l'iscrizione agli albi regolamentati.

    Art. 128-septies · Art. 2229 c.c. · Art. 128-sexies Testo unico in materia bancaria e creditizia

    Rassegna di marzo/aprile 2026, p. 140 ↗

L’unica massima su questo articolo nel Massimario

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario, Rassegna di marzo/aprile 2026 ↗.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1993-09-01;385~art128septies · fonte del testo

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