Art. 76 — Gestione provvisoria
Articolo abrogato dal d.lgs. 16 novembre 2015, n. 181.
Abrogato dal 16 novembre 2015
Articolo abrogato dal d.lgs. 16 novembre 2015, n. 181.
Abrogato dal 16 novembre 2015
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4 versioni dal 1993
Confronto con la versione in vigore dal 29 febbraio 2004 al 16 novembre 2015. 175 parole tolte, 10 parole aggiunte.
tolto: La Banca d'Italia, fatto salvo quanto stabilito negli articoli precedenti, puo' disporre, nei casi indicati nell'articolo 70, comma 1, e qualora concorrano ragioni di assoluta urgenza, che uno o piu' commissari assumano i poteri di amministrazione della banca. Le funzioni degli organi di amministrazione e di controllo sono frattanto sospese. Possono essere nominati commissari anche funzionari della Banca d'Italia. I commissari, nell'esercizio delle loro funzioni, sono pubblici ufficiali. La gestione provvisoria non puo' avere una durata superiore a due mesi. Si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 71, commi 2, 3, 4 e 6, 72, commi 3, 4, 7 e 9, 73, commi 1 e 2, 74 e 75, comma 1. Qualora durante la gestione provvisoria intervenga lo scioglimento degli organi di amministrazione e di controllo a norma dell'articolo 70, comma 1, i commissari indicati nel comma 1 assumono le attribuzioni del commissario provvisorio previsto dall'articolo 71, comma 5. Al termine della gestione provvisoria gli organi subentranti prendono in consegna l'azienda dai commissari indicati nel comma 1 secondo le modalita' previste dall'articolo 73, comma 1.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 16 NOVEMBRE 2015, N. 181
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:decreto.legislativo:1993-09-01;385~art76 · fonte del testo
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