Art. 125-quater — Contratti a tempo indeterminato

Fermo restando quanto previsto dall'articolo 125-ter, nei contratti di credito a tempo indeterminato il consumatore ha il diritto di recedere in ogni momento senza penalita' e senza spese. Il contratto puo' prevedere un preavviso non superiore a un mese. I contratti di credito a tempo indeterminato possono prevedere il diritto del finanziatore a:

  • a)recedere dal contratto con un preavviso di almeno due mesi, comunicato al consumatore su supporto cartaceo o altro supporto durevole;
  • b)sospendere, per una giusta causa, l'utilizzo del credito da parte del consumatore, dandogliene comunicazione su supporto cartaceo o altro supporto durevole in anticipo e, ove cio' non sia possibile, immediatamente dopo la sospensione.

Testo vigente dal 19 settembre 2010

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1993-09-01;385~art125quater · fonte del testo

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