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[1]Periodo d'imposta
[2]Le imposte sono dovute per periodi di imposta, a ciascuno dei quali corrisponde una obbligazione tributaria autonoma. Il periodo d'imposta, salvo il disposto del terzo comma, e' costituito dall'anno solare. Per i soggetti tassabili in base al bilancio il periodo d'imposta e' costituito, per la imposta sui redditi di ricchezza mobile delle categorie A e B e per le imposte sulle societa' e sulle obbligazioni, dall'esercizio sociale. 3 Nel caso di trasformazione di societa' non tassabile in base al bilancio in societa' tassabile in base al bilancio o viceversa, deliberata nel corso dell'esercizio sociale e senza chiusura dello stesso, la frazione di anno o di esercizio anteriore alla trasformazione e la frazione di anno o di esercizio posteriore costituiscono distinti periodi d'imposta agli effetti delle imposte indicate dal terzo comma.
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 25 febbraio 1960, n. 163
3La L. 25 febbraio 1960, n. 163 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Le disposizioni degli articoli 3, comma terzo, e 4 del testo unico approvato con decreto Presidenziale 29 gennaio 1958, n. 645, si applicano anche per gli esercizi sociali chiusi anteriormente al 1 gennaio 1960".
Testo in vigore dal 1 aprile 1960 al 1 gennaio 1974
