Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 30/1961

    Questione infondata
    9 giugno 1961

    L'iscrizione provvisoria nel ruolo per la riscossione delle imposte presuppone sempre l'accertamento dell'esistenza di una obbligazione tributaria per il periodo di competenza, e l'adempimento di questa obbligazione non ne risulta anticipato, perché trova ragione in un accertamento che ha forza esecutoria come atto amministrativo, in modo da rendere esigibile l'imposta anche se l'atto, essendo suscettibile d'impugnazione, non rivesta carattere di immutabilità.

    Art. 76 cost. · Art. 77 cost. · Art. 3 Testo unico imposte dirette · Art. 4 Testo unico imposte dirette

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

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Che cosa è cambiato dal 1 gennaio 1974

Confronto con la versione in vigore dal 7 luglio 1958 al 1 gennaio 1974. 295 parole tolte, 20 parole aggiunte in 6 capoversi.

tolto: Iscrizioni a ruolo a titolo provvisorio per gli anni 1960 e 1961

tolto: Le imposte sui redditi dei fabbricati e di ricchezza mobile e l'imposta complementare sono iscritte nei ruoli a titolo provvisorio, salve le ulteriori iscrizioni in applicazione degli articoli 174 e 175:

tolto: a) per l'anno 1960, nella misura corrispondente ai redditi prodotti nel 1958 risultanti dalla dichiarazione presentata nel 1959 ai sensi del testo unico 5 luglio 1951, n. 573;

tolto: b) per l'anno 1961, nella misura corrispondente ai redditi prodotti nel 13959 risultanti dalla dichiarazione presentata nel 1960 ai sensi del presente testo unico. In caso di omessa presentazione della dichiarazione sono iscritte nei ruoli a titolo provvisorio le imposte corrispondenti agli imponibili sui quali sono commisurate le imposte iscritte a ruolo per l'esercizio finanziario 1958-1959. L'ammontare delle imposte sui redditi di ricchezza mobili delle categorie B e C/1 e dell'imposta complementare, iscrivibili a ruolo a titolo provvisorio secondo le disposizioni del primo comma, e' ridotto:aggiunto: Testo Unico delle Leggi sulle imposte dirette-art. 281

tolto: a) per l'anno 1960, di una cifra pari alle ritenute d'acconto eseguite, ai sensi dell'art. 18 della legge 5 gennaio 1956, n. 1 e dell'art. 2 della legge 21 maggio 1952, n. 477, modificato dall'art. 31 della legge 5 gennaio 1956, n. 1, sulle somme che entrano a comporre i redditi dell'anno 1958;

tolto: b) per l'anno 1961, di una cifra pari alle ritenute d'acconto eseguite, ai sensi delle norme citate, sulle somme che entrano a comporre il reddito dell'anno 1959. Le disposizioni dei commi precedenti non si applicano per l'imposta sui redditi di ricchezza mobile delle categorie A e B dovuta dai soggetti tassabili in base al bilancio ne' per l'imposta sui redditi di ricchezza mobile della categoria C/2 e per l'imposta complementare dovute dai datori di lavoro per i redditi corrisposti al personale dipendente.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.P.R. 29 SETTEMBRE 1973, N. 600

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1958-01-29;645~art281 · fonte del testo

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