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[1]Periodo d'imposta
[2]Le imposte sono dovute per periodi di imposta, a ciascuno dei quali corrisponde una obbligazione tributaria autonoma. Il periodo d'imposta, salvo il disposto del terzo comma, e' costituito dall'anno solare. Per i soggetti tassabili in base al bilancio il periodo d'imposta e' costituito, per la imposta sui redditi di ricchezza mobile delle categorie A e B e per le imposte sulle societa' e sulle obbligazioni, dall'esercizio sociale. Nel caso di trasformazione di societa' non tassabile in base al bilancio in societa' tassabile in base al bilancio o viceversa, deliberata nel corso dell'esercizio sociale e senza chiusura dello stesso, la frazione di anno o di esercizio anteriore alla trasformazione e la frazione di anno o di esercizio posteriore costituiscono distinti periodi d'imposta agli effetti delle imposte indicate dal terzo comma.
Testo in vigore dal 7 luglio 1958 al 1 aprile 1960
