Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 1 gennaio 1974 al 27 marzo 2025. Leggi il testo vigente →

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602

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con decorrenza dal 1 gennaio 1974

Il D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 ha disposto (con l'art. 102, comma 1) che "Per i tributi di cui all'art. 100, secondo comma, seguitano ad applicarsi le disposizioni previste dagli articoli 196, 197, 207, 211 e 232 del testo unico delle leggi sulle imposte dirette approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1958, n. 645". Ha inoltre disposto (con l'art. 104, comma 1) che "A decorrere dal 1 gennaio 1974 sono abrogate le disposizioni di cui al titolo X e al titolo XI, capo II, del testo unico delle leggi sulle imposte dirette approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1958, n. 645, ed ogni altra disposizione non compatibile con le norme del presente decreto".

Testo in vigore dal 1 gennaio 1974 al 27 marzo 2025

Corte costituzionale

3 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 203/1970

    Questione infondata
    28 dicembre 1970

    Il privilegio di cui godono i crediti dello Stato per imposta di ricchezza mobile a mente dell'art. 211, secondo comma, del t.u. delle leggi sulle imposte dirette, approvato con D.P.R. 28 gennaio 1958, n. 645, sopra i beni mobili rinvenuti nel locale adibito all'esercizio di commercio, industria, arte o professione o ad abitazione del contribuente, anche se appartenenti a persona diversa dal debitore, inquadrato nel sistema delle garanzie patrimoniali dell'obbligazione tributaria, giustificato da ragioni di interesse generale e fondato sul potere del legislatore di determinare i modi di acquisto e di godimento ed i limiti del diritto di proprietà, non contrasta con l'art. 42, secondo comma, della Costituzione. Cfr.: sent. n. 4/1960; n. 42 e 93/1964.

    Art. 42 cost. · Art. 211 Testo unico imposte dirette

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 18/1967

    Questione infondata
    9 febbraio 1967

    È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 211 del D.P.R. 29 gennaio 1958, n. 645 (T.U. delle leggi sulle imposte dirette) in riferimento agli artt. 76 e 77 della Costituzione, già dichiarata non fondata con sentenza n. 64 del 1966 e riproposta senza che sussistano ragioni che inducano a modificare la precedente decisione.

    Art. 76 cost. · Art. 77 cost. · Art. 211 Testo unico imposte dirette · Art. 26 Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale

    Leggi la pronuncia
  • Sentenza n. 64/1966

    Questione infondata
    10 giugno 1966

    Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 211 T.U. delle leggi sulle imposte dirette (D.P.R. 29 gennaio 1958, n. 645), proposta in relazione all'art. 63 della legge 5 gennaio 1956, n. 1, in riferimento all'art. 76 della Costituzione. Secondo la giurisprudenza dominante, prima che entrasse in vigore il T.U. del 1958, il privilegio generale sui mobili del debitore e quello sugli immobili per crediti per tributi diretti dello Stato (art. 2752 e 2771 Codice civile), assisteva le due annualità iscritte nei ruoli principali negli ultimi due anni e le ultime due annualità iscritte nel complesso dei ruoli supplettivi degli stessi anni. L'art. 211 del T.U. assicura il privilegio alle imposte degli ultimi quattro anni, riaffermando il limite massimo dei due bienni, non discostandosi in ciò dalla legislazione previgente. Ma se anche l'art. 211 dovesse interpretarsi nel senso che è sempre assicurato il privilegio delle ultime quattro annualità iscritte nei ruoli ordinari, speciali o straordinari (anche quando i ruoli supplettivi degli ultimi due anni si riferiscono alle imposte degli anni o di uno degli anni in corso, con coincidenza totale o parziale con l'ultimo biennio dei ruoli principali) non sussisterebbe il denunciato eccesso di delega, verificandosi il legittimo esercizio degli ampi poteri di coordinamento attribuiti al Governo dalla legge delega, dato che, essendosi introdotto un nuovo sistema di iscrizione, si trattava di coordinarlo con la vecchia disciplina delle iscrizioni nel rispetto del limite del doppio biennio, configurandosi l'eventualità prospettata, nell'ordinanza di rinvio di non corrispondenza delle annualità coperte dal privilegio con quelle coperte sugli stessi casi in passato, come conseguenza puramente eventuale del mutamento del tipo e del contenuto dei ruoli che costituiscono i c.d. ruoli principali e supplettivi e del loro meccanismo.

    Art. 76 cost. · Art. 211 Testo unico imposte dirette · Art. 63 Norme integrative della legge 11 gennaio 1951, n. 25, sulla perequazione tributaria

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 1 gennaio 1974

Confronto con la versione in vigore dal 7 luglio 1958 al 1 gennaio 1974. 140 parole tolte in 2 capoversi.

tolto: Privilegi

tolto: I privilegi stabiliti dagli articoli 2752 e 2771 del codice civile per i crediti d'imposta si intendono riferiti alle imposte iscritte nei ruoli ordinari, speciali e straordinari, fermo restando, quando si procede per imposte relative a periodi d'imposta anteriori agli ultimi due, il limite fissato dai secondo comma dell'art. 2752 e dai terzo comma dell'art. 2771. Il privilegio stabilito dall'art. 2759 del codice civile si intende riferito all'imposta di ricchezza mobile dovuta, in dipendenza dell'esercizio di attivita' commerciali o professionali, per il periodo d'imposta nel corso del quale ha avuto inizio l'esecuzione e per il precedente. Esso si applica sui beni indicati dall'articolo stesso ancorche' appartenenti a persona diversa dal debitore, salvo che si tratti di beni rubati o smarriti, di merci affidate al debitore per la lavorazione o di merci non ancora nazionalizzate munite di regolare bolletta doganale.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602

    Il D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 ha disposto (con l'art. 102, comma 1) che "Per i tributi di cui all'art. 100, secondo comma, seguitano ad applicarsi le disposizioni previste dagli articoli 196, 197, 207, 211 e 232 del testo unico delle leggi sulle imposte dirette approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1958, n. 645". Ha inoltre disposto (con l'art. 104, comma 1) che "A decorrere dal 1 gennaio 1974 sono abrogate le disposizioni di cui al titolo X e al titolo XI, capo II, del testo unico delle leggi sulle imposte dirette approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1958, n. 645, ed ogni altra disposizione non compatibile con le norme del presente decreto".

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1958-01-29;645~art211 · fonte del testo

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