Corte costituzionale

Sentenza n. 203/1970

Questione dichiarata infondata · depositata il 28/12/1970 · relatore Angelo de Marco

Norme in gioco

usata come parametro

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 211, secondo

comma, del testo unico delle leggi sulle imposte dirette, approvato

con D.P.R. 29 gennaio 1958, n. 645, promosso con ordinanza emessa il

21 dicembre 1968 dal tribunale di Milano nel procedimento civile

vertente tra Furiosi Alberto, l'Esattoria civica di Milano e la

società Lucosol, iscritta al n. 129 del registro ordinanze 1969 e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 128 del 21

maggio 1969.

Visti gli atti di costituzione dell'Esattoria civica di Milano e

d'intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nell'udienza pubblica del 25 novembre 1970 il Giudice

relatore Angelo De Marco;

uditi l'avv. Silvano Citi, per l'Esattoria, ed il sostituto

avvocato generale dello Stato Luciano Tracanna, per il Presidente del

Consiglio dei ministri.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

Nel procedimento di esecuzione mobiliare promosso dall'Esattoria

comunale di Milano nei confronti della società Lucosol, il sig.

Alberto Furiosi proponeva opposizione, ai sensi dell'art. 619 del

codice di procedura civile, sostenendo che parte dei mobili pignorati

erano di sua proprietà.

L'esattore eccepiva l'inammissibilità di tale opposizione,

invocando gli artt. 2759 del codice civile e 211 del testo unico 29

gennaio 1958, n. 645, in forza dei quali i crediti dello Stato per

imposta di ricchezza mobile, cat. B, dovuta per l'anno in corso ed il

precedente, in dipendenza dell'esercizio di commercio, industria, arte

o professione, hanno privilegio sopra i mobili che servono a tale

esercizio e sopra le merci che si trovano nel locale adibito

all'esercizio stesso o nell'abitazione del contribuente "ancorché

appartenenti a persona diversa dal debitore".

Il tribunale di Milano, investito della cognizione di tale

controversia, accogliendo analoga richiesta dell'opponente, con

ordinanza 21 dicembre 1968 dichiarava rilevante e non manifestamente

infondata la questione di illegittimità costituzionale, in riferimento

all'art. 42, commi secondo e terzo, della Costituzione, dell'art. 211

del T.U. 29 gennaio 1958, n. 645, nell'inciso "ancorché appartenenti a

persona diversa dal debitore ", in quanto il privilegio così accordato

si risolve in un completo annullamento del diritto di proprietà (comma

secondo), per giunta senza alcun indennizzo corrispettivo (comma

terzo).

Dopo le comunicazioni, notificazioni e pubblicazioni di legge, la

questione così sollevata viene ora alla cognizione della Corte.

Nel giudizio si è costituita l'Esattoria comunale di Milano, ed è

intervenuta la Presidenza del Consiglio dei ministri.

Tanto il patrocinio dell'Esattoria, quanto l'Avvocatura generale

dello Stato, con memorie depositate, rispettivamente, l'11 ed il 18

aprile 1969, chiedono che la Corte dichiari infondata la sollevata

questione, in quanto il contestato privilegio costituisce semplice

limitazione e non soppressione del diritto di proprietà, dato che il

terzo proprietario sia che paghi l'imposta dovuta, sia che subisca

l'esecuzione, conserva sempre azione di regresso nei confronti del

debitore principale e, comunque, subisce le conseguenze di una

situazione nella quale volontariamente si è posto.

In data 24 ottobre 1970, l'Avvocatura generale dello Stato ha

depositato un'altra memoria con la quale, traendo argomenti anche dalla

giurisprudenza di questa Corte in casi analoghi, insiste nel chiedere

che la questione venga dichiarata infondata. Considerato in diritto :

1. - Come si è rilevato in narrativa, viene denunziato a questa

Corte l'art. 211 del testo unico sulle imposte dirette, approvato con

decreto presidenziale 29 gennaio 1958, n. 645, in relazione all'art.

2759 del codice civile, in forza dei quali i crediti dello Stato per

l'imposta di ricchezza mobile, dovuta per l'anno in corso e per il

precedente, in dipendenza dell'esercizio di commercio, industria, arte

o professione, hanno privilegio sopra i mobili che servono a tale

esercizio e sopra le merci che si trovano nel locale adibito

all'esercizio stesso o nell'abitazione del contribuente, nella parte in

cui l'art. 211 del T.U. dispone "ancorché appartenenti a persona

diversa dal debitore".

Secondo il giudice a quo, infatti, per effetto di quest'ultima

disposizione, il terzo proprietario di tali mobili, dato che, di

regola, un'efficace azione di regresso è praticamente impossibile, si

troverebbe esposto ad una vera e propria espropriazione, senza

indennizzo, in violazione dell'art. 42, commi secondo e terzo, della

Costituzione.

2. - Già questa Corte, in relazione all'art. 63, ultimo comma, del

R.D. 17 ottobre 1922, n. 1401, sulla riscossione delle imposte dirette

ed all'art. 207, lett. b) del T.U. n. 645 del 1958, che ne riproduce il

contenuto, in forza dei quali nel procedimento di espropriazione

esattoriale non può essere proposta opposizione di terzo, per

rivendicare la proprietà, da parte del coniuge o dei parenti ed

affini, fino al terzo grado, del contribuente, contro il pignoramento

dei mobili esistenti nella casa del debitore, ha affermato taluni

principi che sono indubbiamente validi anche per la soluzione della

presente controversia.

Si è così (sentenze n. 4 del 1960, n. 42 e n. 93 del 1964)

affermato che non è illegittimo, in quanto non lede il precetto della

tutela della proprietà contenuto nell'art. 42, comma secondo, della

Costituzione, l'assoggettamento di taluni beni, che si trovano in una

certa situazione, alla quale non è estranea la volontà del terzo

proprietario, ad esecuzione forzata promossa nei confronti del debitore

d'imposta.

Sia per l'interesse pubblico alla esazione delle imposte, sia per

impedire troppo facili frodi, non si può, infatti, escludere che la

difesa della proprietà, in certe situazioni, sia subordinata a

condizioni o a presupposti o ad un particolare comportamento del

proprietario.

Il che, poi, si risolve non in una espropriazione, ma in una mera

limitazione, consistente nella soggezione del bene ad un potere di

esecuzione forzata che soltanto eventualmente può portare ad una

incidenza diretta e quantitativamente rilevante sul contenuto del

diritto a tale bene.

In sostanza, in base a tali principi, l'inopponibilità

all'esattore del diritto di proprietà dei beni rinvenuti nella casa di

abitazione del debitore, di cui a detta disposizione, inquadrata nel

sistema delle garanzie patrimoniali dell'obbligazione tributaria,

giustificata da ragioni di interesse generale e fondata sul potere del

legislatore di determinare i modi di acquisto e di godimento ed i

limiti del diritto di proprietà, non contrasta con l'art. 42, secondo

comma, della Costituzione.

3. - Nella situazione disciplinata dall'art. 211 del citato T.U.,

ora in esame, la razionalità di quei principi risulta ancora più

evidente.

Infatti, il legislatore si è preoccupato di tutelare la situazione

del terzo in buona fede, escludendo dal privilegio le cose rubate o

smarrite, i depositi provvisori di merci destinate al solo fine di

lavorazione ed i depositi di merci non ancora nazionalizzate munite di

regolare bolletta doganale.

Ma al privilegio stesso ha sottoposto, anche se di proprietà di

terzi, cose che per la loro natura - mobili che servono all'esercizio

dell'attività per la quale è dovuta l'imposta - o per la loro

ubicazione - merci che si trovano nel locale ove viene esercitata

l'attività o nell'abitazione del contribuente - chiaramente denunciano

una posizione sospetta non meno di quella derivante dal vincolo di

parentela preveduta dall'articolo 207, lett. b), dello stesso T.U.

Perché il terzo, invero, affidi al titolare dell'esercizio,

debitore dell'imposta, mobili importanti e spesso molto costosi o merci

che, del pari possono essere di valore rilevante, come quelli che di

regola servono per l'attività esercitata, pur conscio dei rischi cui

può andare incontro, evidentemente deve essersi posto di propria

volontà in particolari rapporti, di certo non disinteressati, con

detto debitore.

Tali rapporti possono essere addirittura fraudolenti perché

diretti o a sottrarre i beni che ne sono oggetto all'esecuzione forzata

da parte dei creditori o a dissimulare una vera e propria

partecipazione all'attività del debitore (società di fatto); o

possono essere bensì leciti e non dissimulati, ma consistere in negozi

a titolo oneroso (nella specie noleggio), dei quali, ovviamente, quei

rischi debbono trovare adeguato corrispettivo.

In qualsiasi di tali ipotesi, il privilegio in questione, con le

limitazioni al diritto di proprietà che possono derivarne, alla

stregua dei principi sopra richiamati, risulta pienamente giustificato,

cosicché la sollevata questione si appalesa infondata.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 211, secondo comma, del T.U. 29 gennaio 1958, n. 645, sulle

imposte dirette, proposta, con l'ordinanza in epigrafe, in riferimento

all'art. 42, secondo e terzo comma, della Costituzione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 18 dicembre 1970.

GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI - COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE

CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI - FRANCESCO

PAOLO BONIFACIO - LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE ROCCHETTI -

ENZO CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA

REALE - PAOLO ROSSI.

ECLI:IT:COST:1970:203 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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