Art. 211
Il d.lgs. 24 marzo 2025, n. 33 ha confermato l'abrogazione del presente articolo.
Abrogato dal 27 marzo 2025
Il d.lgs. 24 marzo 2025, n. 33 ha confermato l'abrogazione del presente articolo.
Abrogato dal 27 marzo 2025
3 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.
Il privilegio di cui godono i crediti dello Stato per imposta di ricchezza mobile a mente dell'art. 211, secondo comma, del t.u. delle leggi sulle imposte dirette, approvato con D.P.R. 28 gennaio 1958, n. 645, sopra i beni mobili rinvenuti nel locale adibito all'esercizio di commercio, industria, arte o professione o ad abitazione del contribuente, anche se appartenenti a persona diversa dal debitore, inquadrato nel sistema delle garanzie patrimoniali dell'obbligazione tributaria, giustificato da ragioni di interesse generale e fondato sul potere del legislatore di determinare i modi di acquisto e di godimento ed i limiti del diritto di proprietà, non contrasta con l'art. 42, secondo comma, della Costituzione. Cfr.: sent. n. 4/1960; n. 42 e 93/1964.
Art. 42 cost. · Art. 211 Testo unico imposte dirette
È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 211 del D.P.R. 29 gennaio 1958, n. 645 (T.U. delle leggi sulle imposte dirette) in riferimento agli artt. 76 e 77 della Costituzione, già dichiarata non fondata con sentenza n. 64 del 1966 e riproposta senza che sussistano ragioni che inducano a modificare la precedente decisione.
Art. 76 cost. · Art. 77 cost. · Art. 211 Testo unico imposte dirette · Art. 26 Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 211 T.U. delle leggi sulle imposte dirette (D.P.R. 29 gennaio 1958, n. 645), proposta in relazione all'art. 63 della legge 5 gennaio 1956, n. 1, in riferimento all'art. 76 della Costituzione. Secondo la giurisprudenza dominante, prima che entrasse in vigore il T.U. del 1958, il privilegio generale sui mobili del debitore e quello sugli immobili per crediti per tributi diretti dello Stato (art. 2752 e 2771 Codice civile), assisteva le due annualità iscritte nei ruoli principali negli ultimi due anni e le ultime due annualità iscritte nel complesso dei ruoli supplettivi degli stessi anni. L'art. 211 del T.U. assicura il privilegio alle imposte degli ultimi quattro anni, riaffermando il limite massimo dei due bienni, non discostandosi in ciò dalla legislazione previgente. Ma se anche l'art. 211 dovesse interpretarsi nel senso che è sempre assicurato il privilegio delle ultime quattro annualità iscritte nei ruoli ordinari, speciali o straordinari (anche quando i ruoli supplettivi degli ultimi due anni si riferiscono alle imposte degli anni o di uno degli anni in corso, con coincidenza totale o parziale con l'ultimo biennio dei ruoli principali) non sussisterebbe il denunciato eccesso di delega, verificandosi il legittimo esercizio degli ampi poteri di coordinamento attribuiti al Governo dalla legge delega, dato che, essendosi introdotto un nuovo sistema di iscrizione, si trattava di coordinarlo con la vecchia disciplina delle iscrizioni nel rispetto del limite del doppio biennio, configurandosi l'eventualità prospettata, nell'ordinanza di rinvio di non corrispondenza delle annualità coperte dal privilegio con quelle coperte sugli stessi casi in passato, come conseguenza puramente eventuale del mutamento del tipo e del contenuto dei ruoli che costituiscono i c.d. ruoli principali e supplettivi e del loro meccanismo.
Art. 76 cost. · Art. 211 Testo unico imposte dirette · Art. 63 Norme integrative della legge 11 gennaio 1951, n. 25, sulla perequazione tributaria
Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
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3 versioni dal 1958
Confronto con la versione in vigore dal 1 gennaio 1974 al 27 marzo 2025. 23 parole aggiunte in 2 capoversi.
aggiunto: Testo Unico delle Leggi sulle imposte dirette-art. 211
aggiunto: IL D.LGS. 24 MARZO 2025, N. 33 HA CONFERMATO L'ABROGAZIONE DEL PRESENTE ARTICOLO
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1958-01-29;645~art211 · fonte del testo
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