Corte costituzionale

Sentenza n. 64/1966

Questione dichiarata infondata · depositata il 10/06/1966 · relatore Giuseppe Branca

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 211 del T.U.

della legge sulle imposte dirette approvato con D.P.R. 29 gennaio 1958,

n. 645, promosso con ordinanza emessa il 30 marzo 1965 dal Tribunale di

Cremona nel procedimento civile vertente tra l'Esattoria civica di

Cremona, l'amministrazione delle finanze dello Stato ed il fallimento

Serventi Vittorio, iscritta al n. 86 del Registro ordinanze 1965 e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 151 del 19

giugno 1965.

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei

Ministri e di costituzione dell'Amministrazione delle finanze dello

Stato e dell'Esattoria civica di Cremona;

udita nell'udienza pubblica del 4 maggio 1966 la relazione del

Giudice Giuseppe Branca;

uditi l'avv. Silvano Citi, per l'Esattoria, ed il sostituto

avvocato generale dello Stato Umberto Coronas, per il Presidente del

Consiglio dei Ministri e per l'amministrazione finanziaria dello Stato.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

1. - Nel corso d'un giudizio civile promosso dall'Esattoria civica

di Cremona contro il fallimento Vittorio Serventi, il Tribunale di

Cremona emetteva, il 30 marzo 1965, un'ordinanza di rinvio a questa

Corte denunciando l'art. 211 del T.U. della legge sulle imposte dirette

(D. P. R. 29 gennaio 1958, n. 645) in riferimento all'art. 76 della

Costituzione.

Secondo l'ordinanza l'art. 211 attribuisce privilegio ai crediti

d'imposta corrispondenti alle due ultime annualità in qualsiasi ruolo

iscritte, nonché ai crediti relativi ad annualità anteriori col

limite dell'"ultimo biennio": perciò, se sono iscritte nei ruoli

quattro annualità, esse vengono sempre garantite. Le norme vigenti

anteriormente al T.U. avevano invece una portata meno ampia (artt. 2752

e 2771 del Codice civile): il privilegio assisteva le due annualità

iscritte nei ruoli principali degli ultimi due anni e le ultime due

iscritte nei ruoli suppletivi degli stessi anni; con la conseguenza

che, se nei ruoli suppletivi erano iscritte le imposte degli anni in

corso o di uno degli anni in corso, le annualità coperte dal

privilegio erano in tutto due o tre, non quattro.

Poiché l'art. 211 attribuisce sempre il privilegio alle ultime

quattro annualità, esso avrebbe modificato le norme contenute nel

Codice civile e perciò sarebbe viziato da eccesso di delega. Infatti

il Governo, nel compilare il T.U., poteva apportare alla legislazione

vigente, oltreché modifiche utili per un migliore coordinamento, solo

quelle necessarie a soddisfare l'esigenza di semplificazione

nell'applicazione dei tributi e a perfezionare le norme concernenti

l'attività di accertamento dei redditi. Dato che in queste materie

non rientrano i privilegi, il legislatore delegato non poteva innovare

la loro disciplina.

2. - L'Esattoria civica di Cremona si è costituita con deduzioni

depositate il 3 luglio 1965 e con una lunga memoria depositata il 24

novembre 1965.

Essa afferma innanzi tutto che i privilegi, da cui sono assistiti i

crediti d'imposta, assicurano una maggiore intensità all'azione

esecutiva del titolare del credito; perciò attengono alla materia

indicata nella legge di delega, il che basterebbe a respingere la

denuncia contenuta nell'ordinanza di rinvio.

Ad ogni modo, secondo l'Esattoria comunale, la storia delle norme

rivelerebbe che non c'è stata innovazione. La disposizione impugnata

si è resa necessaria perché il Codice civile si riferiva ai ruoli

principali e a quelli suppletivi, cioè ad atti e denominazioni

scomparsi proprio per effetto del nuovo testo unico. La norma

impugnata assiste col privilegio legale le quattro ultime annualità

così come facevano gli artt. 2752 e 2771 del Codice civile: solo che

queste annualità sono quelle iscritte, non più nei ruoli principali

(imposte dell'anno in corso e del precedente) e nei suppletivi (imposte

di altri due anni precedenti, anche non consecutivi), ma nei ruoli

ordinari, speciali e straordinari; in ciascuno dei quali possono essere

iscritte tanto le imposte dell'anno in corso quanto quelle degli anni

precedenti.

3. - Il Presidente del Consiglio dei Ministri e l'Amministrazione

finanziaria dello Stato sono intervenuti, per mezzo dell'Avvocatura

generale dello Stato, con atto depositato il 31 maggio 1965: la

questione sarebbe infondata poiché l'art. 211 del T.U. non ha

innovato, ma ha soltanto attuato il necessario coordinamento fra l'art.

2752 del Codice civile e il nuovo sistema dei ruoli inaugurato con lo

stesso T.U.: coordinamento che era stato autorizzato in generale dalla

legge di delegazione. Secondo l'Avvocatura dello Stato la norma

impugnata, al pari di quell'art. 2752, non assicura sempre il

privilegio anche a due annualità precedenti l'ultimo biennio, come

afferma invece l'ordinanza di rinvio; ma lo attribuisce solo quando si

tratta di annualità che, se sussistessero ancora i ruoli suppletivi,

vi costituirebbero le due ultime annualità ivi iscritte: tanto è vero

che la norma rinvia proprio al limite previsto nel Codice civile

(ultime due annualità iscritte nei ruoli suppletivi). Non essendovi

in sostanza alcuna innovazione, sarebbe da escludere l'"eccesso di

delega". Considerato in diritto :

È stato denunciato, in riferimento all'art. 76 della Costituzione,

l'art. 211 del T.U. delle leggi sulle imposte dirette (D.P.R. 29

gennaio 1958, n. 645): questa norma assicurerebbe sempre il privilegio

legale delle ultime quattro annualità di imposta iscritte nei ruoli e

perciò rappresenterebbe una vera e propria innovazione rispetto agli

articoli 2752 e 2771 del Codice civile; il che non rientrava, secondo

l'ordinanza di rinvio, nei poteri conferiti al Governo con la legge di

delegazione (legge 5 gennaio 1956, n. 1, art. 63).

La questione è infondata.

Secondo la giurisprudenza dominante, prima che entrasse in vigore

il T.U. il privilegio assisteva le due annualità iscritte nei ruoli

principali degli ultimi due anni e le ultime due iscritte nel complesso

dei ruoli suppletivi degli stessi anni. Da questa interpretazione

degli artt. 2752 e 2771 del Codice civile, fra le tante che ne sono

state date, occorre muovere per stabilire se la nuova norma (cioè

l'art. 211 del T.U.) se ne discosti più di quanto consentivano i

poteri delegati al Governo.

L'art. 211 del T.U. assicura il privilegio alle imposte degli

ultimi quattro anni, cioè riafferma il limite massimo dei due bienni

non discostandosi in ciò dalla legislazione previgente, anzi

richiamandosi espressamente ai due articoli del Codice civile. Sotto

questo aspetto non c'è stata innovazione.

Ma per il Tribunale di Cremona l'art. 211 del T.U. assicura sempre

il privilegio alle ultime quattro annualità di imposte che siano

iscritte nei ruoli ordinari, speciali o straordinari: lo assicurerebbe

anche nel casi in cui prima che entrasse in vigore il T.U. il

privilegio avrebbe assistito in tutto, non quattro, ma due o tre

annualità (il che accadeva se i ruoli suppletivi degli ultimi due anni

si riferivano alle imposte degli anni, o di uno degli anni, in corso:

cosicché l'"ultimo biennio" dei tributi iscritti nei ruoli suppletivi

coincideva in tutto o in parte con quello dei ruoli principali, invece

di distinguersi e di sommarsi). Questa interpretazione, data dal

Tribunale di Cremona all'art. 211, non è sicura né indiscussa, ma,

anche se lo fosse, non porterebbe alla incostituzionalità della norma

impugnata.

Infatti, il Governo, avendo introdotto un nuovo sistema di

iscrizione, quanto ai privilegi non doveva riprodurre la disciplina

vigente sotto il vecchio, come se la distinzione fra ruoli principali e

ruoli suppletivi fosse ancora vitale; ma doveva soltanto coordinare la

vecchia disciplina dei privilegi legali con la nuova disciplina delle

iscrizioni e rispettare il limite del doppio biennio. Cosa che è

stata fatta puntualmente. Se ne fosse disceso, come ritiene il

Tribunale di Cremona, che talora le annualità coperte dal privilegio

possano non corrispondere a quelle coperte negli stessi casi in

passato, questa sarebbe più che altro una conseguenza, puramente

eventuale, del mutamento del sistema di iscrizione: cioè del tipo e

del contenuto dei ruoli, che sostituiscono i c.d. ruoli principali e

suppletivi, e del loro meccanismo; meccanismo e sistema che non sono

stati denunciati. L'art. 211 del T.U. non rivela pertanto un disegno

innovativo, ma il legittimo esercizio di quegli ampi poteri di

coordinamento che la legge di delegazione aveva conferito al Governo.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 211 del T.U. delle leggi sulle imposte dirette (D. P. R. 29

gennaio 1958, n. 645), proposta in relazione all'art. 63 della legge 5

gennaio 1956, n. 1, in riferimento all'art. 76 della Costituzione, con

l'ordinanza citata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 1 giugno 1966.

GASPARE AMBROSINI - NICOLA JAEGER -

GIOVANNI CASSANDRO - ANTONIO MANCA -

ALDO SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA -

MICHELE FRAGALI - COSTANTINO MORTATI

- GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE

VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI

- FRANCESCO PAOLO BONIFACIO.

ECLI:IT:COST:1966:64 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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