Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 1 gennaio 1974 al 27 marzo 2025. Leggi il testo vigente →

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602

39

con decorrenza dal 1 gennaio 1974

Il D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 ha disposto (con l'art. 104, comma 1) che "A decorrere dal 1 gennaio 1974 sono abrogate le disposizioni di cui al titolo X e al titolo XI, capo II, del testo unico delle leggi sulle imposte dirette approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1958, n. 645, ed ogni altra disposizione non compatibile con le norme del presente decreto".

Testo in vigore dal 1 gennaio 1974 al 27 marzo 2025

Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 77/1967

    Questione infondata
    3 luglio 1967

    Il bilancio è fondato su previsioni e non su certezze e poiché sono previsioni ragionevoli quelle fondate sui redditi dell'anno o degli anni precedenti, il sistema delle iscrizioni provvisorie non contrasta con l'art. 81 Cost.

    Art. 3 cost. · Art. 53 cost. · Art. 70 cost. · Art. 71 cost.

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Che cosa è cambiato dal 1 gennaio 1974

Confronto con la versione in vigore dal 7 luglio 1958 al 1 gennaio 1974. 154 parole tolte in 6 capoversi.

tolto: Ricorsi

tolto: Contro l'iscrizione a ruolo i contribuenti possono ricorrere all'ufficio delle imposte:

tolto: a) per omessa o irregolare notificazione dell'avviso d'accertamento;

tolto: b) per errore materiale o per duplicazione della iscrizione;

tolto: c) per inesistenza totale o parziale dell'obbligazione tributaria, sempreche' l'iscrizione non sia stata preceduta dalla notificazione dell'avviso d'accertamento;

tolto: d) per violazione delle norme di questa Sezione, sempreche' il ricorrente abbia interesse a rilevarla. Il ricorso deve essere prodotto entro trenta giorni dalla notificazione della cartella di pagamento e, in mancanza, dalla notificazione dell'avviso di mora ovvero, nel caso previsto dal quarto comma dell'art. 186, dalla notificazione del ruolo. L'Ufficio delle imposte, qualora non ritenga di accogliere il ricorso, lo trasmette alla competente commissione tributaria entro sessanta giorni dalla data in cui gli e' pervenuto, dandone avviso al ricorrente. Il ricorso contro l'iscrizione a ruolo non sospende la riscossione. Tuttavia l'Intendente di finanza, su proposta dell'ufficio, ha facolta' di disporre con provvedimento motivato la temporanea sospensione.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602

    Il D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 ha disposto (con l'art. 104, comma 1) che "A decorrere dal 1 gennaio 1974 sono abrogate le disposizioni di cui al titolo X e al titolo XI, capo II, del testo unico delle leggi sulle imposte dirette approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1958, n. 645, ed ogni altra disposizione non compatibile con le norme del presente decreto".

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1958-01-29;645~art188 · fonte del testo

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari