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[1]Ricorsi

[2]Contro l'iscrizione a ruolo i contribuenti possono ricorrere all'ufficio delle imposte:

  • a)per omessa o irregolare notificazione dell'avviso d'accertamento;
  • b)per errore materiale o per duplicazione della iscrizione;
  • c)per inesistenza totale o parziale dell'obbligazione tributaria, sempreche' l'iscrizione non sia stata preceduta dalla notificazione dell'avviso d'accertamento;
  • d)per violazione delle norme di questa Sezione, sempreche' il ricorrente abbia interesse a rilevarla. Il ricorso deve essere prodotto entro trenta giorni dalla notificazione della cartella di pagamento e, in mancanza, dalla notificazione dell'avviso di mora ovvero, nel caso previsto dal quarto comma dell'art. 186, dalla notificazione del ruolo. L'Ufficio delle imposte, qualora non ritenga di accogliere il ricorso, lo trasmette alla competente commissione tributaria entro sessanta giorni dalla data in cui gli e' pervenuto, dandone avviso al ricorrente. Il ricorso contro l'iscrizione a ruolo non sospende la riscossione. Tuttavia l'Intendente di finanza, su proposta dell'ufficio, ha facolta' di disporre con provvedimento motivato la temporanea sospensione.

Testo in vigore dal 7 luglio 1958 al 1 gennaio 1974

Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 77/1967

    Questione infondata
    3 luglio 1967

    Il bilancio è fondato su previsioni e non su certezze e poiché sono previsioni ragionevoli quelle fondate sui redditi dell'anno o degli anni precedenti, il sistema delle iscrizioni provvisorie non contrasta con l'art. 81 Cost.

    Art. 3 cost. · Art. 53 cost. · Art. 70 cost. · Art. 71 cost.

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

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