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Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602

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con decorrenza dal 1 gennaio 1974

Il D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 ha disposto (con l'art. 100, comma 4) che "Le disposizioni dell'art. 176 del citato testo unico operano per le iscrizioni provvisorie relative ai periodi di imposta anteriori al 1 gennaio 1974". Ha inoltre disposto (con l'art. 104, comma 1) che "A decorrere dal 1 gennaio 1974 sono abrogate le disposizioni di cui al titolo X e al titolo XI, capo II, del testo unico delle leggi sulle imposte dirette approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1958, n. 645, ed ogni altra disposizione non compatibile con le norme del presente decreto".

Testo in vigore dal 1 gennaio 1974 al 27 marzo 2025

Corte costituzionale

3 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 53/1971

    Questione inammissibile
    16 marzo 1971

    dichiara manifestamente inammissibili, in quanto proposte da organi non giurisdizionali, le questioni di legittimità costituzionale sollevate con le ordinanze indicate in epigrafe. Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 marzo 1971. GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI - COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE CHIARE…

    Art. 76 cost. · Art. 3 cost. · Art. 53 cost. · Art. 84 Testo unico imposte dirette

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 10/1968

    Questione infondata
    14 marzo 1968

    La questione, sollevata con l'ordinanza 3 marzo 1967 della Commissione distrettuale delle imposte di Gubbio, sulla legittimità costituzionale dell'art. 176 del D.P.R. 29 gennaio 1958, n. 645 (T.U. delle leggi sulle imposte dirette), è manifestamente infondata considerato che questa Corte con sent. n. 77 del 3 luglio 1967 ha dichiarato non fondata la predetta questione di legittimità costituzionale e che non sono state addotte ne' sussistono ragioni perché ci si debba discostare dalla precedente decisione.

    Art. 53 cost. · Art. 176 Testo unico imposte dirette · Art. 26 Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale

    Leggi la pronuncia
  • Sentenza n. 77/1967

    Questione infondata
    3 luglio 1967

    L'art. 176 del D.P.R. 29 gennaio 1958, n. 645 (t.u. sulle imposte dirette) secondo cui nel ruolo relativo ad ogni periodo di imposta si iscrive a titolo provvisorio il tributo corrispondente all'imponibile del penultimo o dell'ultimo anno precedente, risponde al vigente sistema di tassazione, c.d. "a consuntivo" il quale importa che il tributo viene iscritto sui ruoli prima del tempo a cui si riferisce, quando la misura precisa del reddito, non ancora maturato, è inconoscibile, e si può soltanto presumere. La iscrizione provvisoria non è irrazionale poiché evita, di regola, la formazione dei ruoli supplettivi e perché risponde al quod plerunque accidit prevedere la formazione di un imponibile per lo meno uguale nell'anno o nei due anni seguenti. Ad ogni modo, se l'imponibile dovesse risultare inferiore a quello registrato provvisoriamente il contribuente può ottenere il rimborso in sede di conguaglio; pertanto, in ultima istanza, egli paga l'imposta sul reddito accertato, cioè in ragione della sua capacità contributiva. L'art. 53 Cost. non risulta quindi violato; ne' la provvisoria tassazione di un reddito presunto come reddito reale da' luogo a problemi di eguaglianza ex art. 3 Cost.

    Art. 3 cost. · Art. 53 cost. · Art. 70 cost. · Art. 71 cost.

    Leggi la pronuncia
Altre pronunce che richiamano l’articolo (1)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

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Che cosa è cambiato dal 1 gennaio 1974

Confronto con la versione in vigore dal 7 luglio 1958 al 1 gennaio 1974. 211 parole tolte in 2 capoversi.

tolto: Iscrizione provvisoria in base agli imponibili di periodi d'imposta precedenti.

tolto: Per ciascun periodo d'imposta sono iscritte a titolo provvisorio nei ruoli le imposte corrispondenti agli imponibili indicati dagli articoli 174 e 175 relativi al secondo periodo d'imposta precedente e, in mancanza, a quello immediatamente precedente. Per i soggetti tassabili in base al bilancio sono iscritte a titolo provvisorio nei ruoli, per ciascun periodo d'imposta, le imposte sui redditi di ricchezza mobile delle categorie A e B corrispondenti agli imponibili indicati dagli articoli 174 e 175 relativi al periodo d'imposta precedente. Nei confronti delle societa' che si sono trasformate le disposizioni dei commi precedenti si applicano con riferimento agli imponibili dei periodi d'imposta anteriori alla trasformazione, tenendosi conto, nel caso previsto dal quarto comma dell'art. 3, della somma degli imponibili della frazione d'anno o di esercizio anteriore e di quella posteriore alla trasformazione. Nei casi di fusione di enti o societa' le disposizioni dei commi primo e secondo si applicano nei confronti dell'ente o societa' risultante dalla fusione o incorporante, con riferimento alla somma degli imponibili di tutti i soggetti che hanno partecipato alla fusione. Le norme del presente articolo non si applicano quando sia pervenuta all'ufficio, prima della formazione del ruolo, denuncia di cessazione ai sensi degli articoli 30 e 144.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602

    Il D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 ha disposto (con l'art. 100, comma 4) che "Le disposizioni dell'art. 176 del citato testo unico operano per le iscrizioni provvisorie relative ai periodi di imposta anteriori al 1 gennaio 1974". Ha inoltre disposto (con l'art. 104, comma 1) che "A decorrere dal 1 gennaio 1974 sono abrogate le disposizioni di cui al titolo X e al titolo XI, capo II, del testo unico delle leggi sulle imposte dirette approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1958, n. 645, ed ogni altra disposizione non compatibile con le norme del presente decreto".

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1958-01-29;645~art176 · fonte del testo

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