Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 18 luglio 1967 al 1 gennaio 1974. Leggi il testo vigente →

[1]Accertamento

[2]Il patrimonio ed il reddito imponibili dei soggetti tassabili in base al bilancio sono determinati sulla base delle risultanze dei bilanci. L'accertamento dei redditi soggetti all'imposta sui redditi di ricchezza mobile e sui redditi dei fabbricati e l'aumento previsto dall'art. 123 spiegano automatica efficacia ai fini della imposta sulle societa'. Nei confronti dei soggetti in liquidazione la differenza del reddito di ricchezza mobile risultante dal conguaglio previsto dal primo comma dell'art. 125 e' imputata in parti uguali a ciascuno degli esercizi compresi nel periodo di liquidazione L'ufficio deve notificare al contribuente la liquidazione dell'imposta fatta in dipendenza del comma precedente. 26

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

Corte Costituzionale

26

La Corte Costituzionale con sentenza 26 giugno - 12 luglio 1967, n. 103 (in G.U. 1a s.s. 17/07/1967, n. 177) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale delle seguenti disposizioni del nuovo Testo unico delle leggi sulle imposte dirette approvato con D.P.R. 29 gennaio 1958, n. 645: [...] 4) dell'art. 150, secondo comma, nella parte in cui dispone che l'aumento del 10 per cento previsto dall'art. 123 spiega automatica efficacia ai fini della imposta sulle societa'".

Testo in vigore dal 18 luglio 1967 al 1 gennaio 1974

Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 44/1969

    Questione inammissibile
    21 marzo 1969

    Le commissioni distrettuali delle imposte hanno natura amministrativa e non sono legittimate a sollevare questioni di legittimità costituzionale. È, pertanto, inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 150, secondo comma, del D.P.R. 29 gennaio 1958, n. 645, sollevata da una di dette commissioni, in riferimento agli artt. 53 e 113 Cost.. Cfr.: sent. n. 10/1969.

    Art. 53 cost. · Art. 113 cost. · Art. 150 Testo unico imposte dirette

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

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Che cosa è cambiato dal 18 luglio 1967

Confronto con la versione in vigore dal 7 luglio 1958 al 18 luglio 1967.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • Corte Costituzionale

    La Corte Costituzionale con sentenza 26 giugno - 12 luglio 1967, n. 103 (in G.U. 1a s.s. 17/07/1967, n. 177) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale delle seguenti disposizioni del nuovo Testo unico delle leggi sulle imposte dirette approvato con D.P.R. 29 gennaio 1958, n. 645: [...] 4) dell'art. 150, secondo comma, nella parte in cui dispone che l'aumento del 10 per cento previsto dall'art. 123 spiega automatica efficacia ai fini della imposta sulle societa'".

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1958-01-29;645~art150 · fonte del testo

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