Art. 149
Provvedimento abrogato dal d.p.r. 29 settembre 1973, n. 600.
Abrogato dal 1 gennaio 1974
Provvedimento abrogato dal d.p.r. 29 settembre 1973, n. 600.
Abrogato dal 1 gennaio 1974
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1958
Confronto con la versione in vigore dal 7 luglio 1958 al 1 gennaio 1974. 63 parole tolte, 20 parole aggiunte in 2 capoversi.
tolto: Riduzione dell'imposta in caso di perdita complessivaaggiunto: Testo Unico delle Leggi sulle imposte dirette-art. 149
tolto: Se la somma degli elementi attivi indicati nel primo comma dell'articolo precedente e' inferiore a quella degli elementi passivi detraibili ai sensi del secondo comma, l'imposta e' ridotta in ragione di dieci volte il rapporto tra la differenza e l'ammontare del patrimonio imponibile. La riduzione non puo' in alcun caso superare il novanta per cento dell'imposta.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.P.R. 29 SETTEMBRE 1973, N. 600
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1958-01-29;645~art149 · fonte del testo
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