Corte costituzionale

Sentenza n. 44/1969

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 21/03/1969 · relatore Enzo Capolozza

Norme in gioco

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 150,

secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio

1958, n. 645 (T.U. delle leggi sulle imposte dirette), promossi con due

ordinanze emesse il 5 aprile 1967 dalla Commissione distrettuale delle

imposte di Napoli sui ricorsi della società S.A.R.A. contro l'Ufficio

delle imposte di Napoli, iscritte ai nn. 151 e 152 del Registro

ordinanze 1967 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

n. 221 del 2 settembre 1967.

Visti gli atti di costituzione della società S.A.R.A. e

d'intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;

udita nell'udienza pubblica del 26 febbraio 1969 la relazione del

Giudice Enzo Capalozza;

udito il sostituto avvocato generale dello Stato Giovanni

Albisinni, per il Presidente del Consiglio dei Ministri.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

La Società acquisti, rivendite, amministrazioni S.A.R.A., con sede

in Napoli, in data 15 gennaio 1965, inoltrò ricorso alla Commissione

distrettuale delle imposte di quella città contro l'accertamento

dell'ufficio finanziario che, in sede di rettifica della denunzia per

l'esercizio del 1960, ai fini dell'imposta sulle società, aveva, fra

l'altro, elevato a L. 30 milioni 534.696 il reddito imponibile,

comprendendovi quello dei fabbricati, nella somma risultante dalla

relativa imposta, ai sensi degli artt. 148, lett. c, e 150, secondo

comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1958, n.

645 (T.U. delle leggi sulle imposte dirette).

Nel ricorso si sollevava questione di legittimità costituzionale

delle norme su citate, in riferimento agli artt. 53 e 113 della

Costituzione, e l'adita Commissione, con ordinanza del 5 aprile 1967,

la riteneva rilevante e non manifestamente infondata, limitatamente al

secondo comma dell'art. 150 in riferimento all'art. 53 della

Costituzione.

Un'ordinanza di identico contenuto è stata, in pari data, emessa

dalla Commissione distrettuale di Napoli su ricorso della medesima

Società contro l'accertamento relativo all'esercizio del 1961 nel

quale, in sede di rettifica, l'ufficio finanziario aveva elevato il

reddito imponibile a L. 30.517.755.

Le ordinanze, ritualmente notificate e comunicate, sono state

pubblicate nella Gazzetta Ufficiale n. 221 del 2 settembre 1967.

Nel primo giudizio innanzi a questa Corte si è costituita la

società S.A.R.A. con deduzioni depositate il 19 settembre 1967 e ha

chiesto la dichiarazione d'illegittimità della norma denunziata.

In entrambi i giudizi è intervenuto il Presidente del Consiglio

dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello

Stato, con atto depositato il 21 settembre 1967 ed ha chiesto, a sua

volta, che la questione sia dichiarata infondata. Considerato in diritto :

1. - Le due ordinanze, di identico contenuto, propongono la stessa

questione di legittimità costituzionale, e pertanto i relativi

giudizi, congiuntamente discussi nella pubblica udienza, possono essere

riuniti e decisi con un unica sentenza.

2. - La Commissione distrettuale delle imposte di Napoli ha

promosso giudizio di legittimità costituzionale della norma contenuta

nell'art. 150, secondo comma, del decreto del Presidente della

Repubblica 29 gennaio 1958, n. 645 (T.U. delle leggi sulle imposte

dirette), in riferimento agli artt. 53 e 113 della Costituzione, nel

presupposto, accolto dalla giurisprudenza di questa Corte (sentenze nn.

12, 41 e 42 del 1957, n. 132 del 1963 e n. 103 del 1964), di essere

legittimata a proporre questioni di legittimità costituzionale.

Con recente sentenza n. 10 del 30 gennaio 1969, questa Corte - in

conformità alla sua precedente decisione n. 6 dello stesso anno in

tema di commissioni comunali per i tributi locali - ha escluso che le

commissioni per i tributi erariali possano essere configurate come

organi giurisdizionali.

Per quanto, in particolare, concerne le commissioni distrettuali,

la citata sentenza n. 10 del 1969 ne ha desunto il carattere

amministrativo della disciplina relativa alla composizione del

collegio, nonché ai poteri ad esso attribuiti.

3. - La questione sollevata deve, pertanto, essere dichiarata

inammissibile per difetto dei presupposti richiesti dal l'art. 1 della

legge costituzionale n. 1 del 1948.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 150, secondo comma, del decreto del Presidente della

Repubblica 29 gennaio 1958, n. 645 (T.U. delle imposte dirette),

sollevata, in riferimento agli artt. 53 e 113 della Costituzione, dalla

Commissione distrettuale delle imposte di Napoli con le ordinanze

indicate in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 13 marzo 1969.

ALDO SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA -

MICHELE FRAGALI - COSTANTINO MORTATI

- GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE

VERZÌ- GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI -

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI

OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE

ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO

MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI

- NICOLA REALE.

ECLI:IT:COST:1969:44 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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