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[1]Ritenute d'acconto

[2]Nei casi previsti dall'art. 127, commi primo e secondo, deve essere operata in ciascun periodo di paga sulla parte del reddito corrisposto ai prestatori di lavoro eccedente le lire 540.000 ragguagliate ad anno la ritenuta dell'1.50 per cento a titolo di acconto dell'imposta complementare dovuta dal prestatore di lavoro sul reddito complessivo da accertarsi in base alla dichiarazione. La ritenuta stabilita nel comma precedente deve essere operata anche nei casi previsti dall'art. 126, lettera b):

  • a)sulla parte degli assegni fissi dei dipendenti statali eccedente le lire 540.000 ragguagliate ad anno;
  • b)sull'intero ammontare degli altri compensi ai dipendenti statali, sempreche' il totale degli assegni fissi superi le lire 540.000 ragguagliate ad anno;
  • c)sull'intero ammontare dei compensi corrisposti a persone estranee all'Amministrazione. Nei casi previsti dall'art. 128 deve essere operata sui due terzi delle somme corrisposte a persone fisiche la ritenuta d'acconto per imposta complementare in ragione del 4 per cento. Le ritenute previste dai commi precedenti sono computate in pagamento dell'imposta dovuta sul reddito complessivo netto alla cui formazione concorrono le somme sulle quali sono operate.

Testo in vigore dal 7 luglio 1958 al 1 luglio 1959

Corte costituzionale

2 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 53/1971

    Questione inammissibile
    16 marzo 1971

    dichiara manifestamente inammissibili, in quanto proposte da organi non giurisdizionali, le questioni di legittimità costituzionale sollevate con le ordinanze indicate in epigrafe. Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 marzo 1971. GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI - COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE CHIARE…

    Art. 76 cost. · Art. 3 cost. · Art. 53 cost. · Art. 84 Testo unico imposte dirette

    Leggi la pronuncia
  • Sentenza n. 116/1968

    Questione inammissibile
    28 novembre 1968

    La legge 28 maggio 1959, n. 361, entrata in vigore il 1x gennaio 1960, qualifica "di acconto" le ritenute sui redditi di lavoro dei dipendenti statali, ai fini della corresponsione dell'imposta complementare sul reddito, e recepisce così il principio già contenuto nell'art. 143 D.P.R. 29 gennaio 1958, n. 645, (T.U. delle leggi sulle imposte dirette) emanato in base alla delega legislativa di cui all'art. 63 della legge n. 1 del 1956, ed entrato in vigore pure il 1x gennaio 1960. Tale coincidenza cronologica nell'attuazione dell'uno e dell'altro provvedimento legislativo, unitamente alla coincidenza del rispettivo contenuto, costituisce elemento determinante per escludere l'utilità della verifica del vizio di eccesso di delega legislativa lamentato nei confronti al citato art. 143 T.U. sulle imposte dirette, giacché qualunque possa essere l'esito della verifica stessa, sarà, in ogni caso, la legge ordinaria del 1959, non sottoposta a sindacato di costituzionalità, a regolare il rapporto d'imposta in esame, dando luogo ad una disposizione nuova che vive di vita propria ad ogni effetto. È pertanto inammissibile la questione di legittimità costituzionale sollevata contro il citato art. 143 T.U. sulle imposte dirette, approvato con D.P.R. 29 gennaio 1958, n. 645, per contrasto con l'art. 76 Cost., in relazione all'art. 63 della legge.

    Art. 143 Testo unico imposte dirette

    Leggi la pronuncia
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Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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