Corte costituzionale

Sentenza n. 116/1968

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 28/11/1968 · relatore Luigi Oggioni

Norme in gioco

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 143,

comma secondo, lett. a e b, e ultimo comma, del D.P.R. 29 gennaio 1958,

n. 645 (testo unico delle leggi sulle imposte dirette), promossi con

ordinanze emesse il 7 dicembre 1965 ed il 30 novembre 1967 dalla

Commissione distrettuale delle imposte di Urbino sui ricorsi di

Salvodelli Pedrocchi Gaetano e di Bardovagni Zeno contro l'Ufficio

distrettuale delle imposte di Urbino, iscritte rispettivamente ai nn.

81 del Registro ordinanze 1967 e 30 del Registro ordinanze 1968 e

pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 132 del 27

maggio 1967 e n. 102 del 20 aprile 1968.

Visti gli atti d'intervento del Presidente del Consiglio dei

Ministri e di costituzione di Bardovagni Zeno e dell'Amministrazione

finanziaria dello Stato;

udita nell'udienza pubblica del 9 ottobre 1968 la relazione del

Giudice Luigi Oggioni;

uditi l'avv. Franco Ligi, per il Bardovagni, ed il sostituto

avvocato generale dello Stato Umberto Coronas, per il Presidente del

Consiglio dei Ministri e per l'Amministrazione finanziaria.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

Con ordinanza del 7 dicembre 1965 la Commissione distrettuale delle

imposte dirette di Urbino, nel giudizio relativo al ricorso presentato

dal magistrato dott. Savoldelli Pedrocchi Gaetano contro il locale

Ufficio distrettuale delle imposte, ha sollevato questione di

legittimità costituzionale dell'art. 143, comma secondo, lett. a e b,

e ultimo comma del D.P.R. 29 gennaio 1958, n. 645, riguardante il testo

unico delle leggi sulle imposte dirette, per violazione dell'art. 76

della Costituzione, in quanto detto testo ha disposto che la ritenuta

dell'1,50 per cento concernente l'imposta complementare progressiva sul

reddito, quando sia a carico dei dipendenti statali, va applicata a

titolo di semplice acconto sulle retribuzioni eccedenti le lire 540.000

annue, così abrogando implicitamente il beneficio disposto dall'art.

31 della legge 8 aprile 1952, n. 212, sul trattamento economico dei

dipendenti statali, secondo cui la trattenuta stessa andava invece

operata a carattere definitivo relativamente alle prime. 600.000 lire

d'imponibile. In tal modo, l'impugnata disposizione del testo unico

avrebbe ecceduto i limiti della delega di cui all'art. 63 della legge 5

gennaio 1956, n. 1, che autorizzava il Governo ad emanare testi unici

concernenti le diverse imposte, senza peraltro concedere, secondo la

Commissione, la facoltà di abrogare i benefici fiscali vigenti.

La Commissione ha rilevato, anzitutto, nell'ordinanza che al

momento dell'emanazione del testo unico il citato beneficio per i

dipendenti statali era in vigore nonostante che la legge 21 maggio

1952, n. 477, art. 2, lo avesse escluso per i redditi di lavoro

categoria C/2, in quanto, come ritenuto dalla giurisprudenza, informata

al principio affermato dalle sezioni unite della Cassazione con

sentenza n. 204 del 1961, tale disposizione che attribuiva natura di

acconto alla ritenuta operata sui redditi di lavoro di categoria C/2,

non si sarebbe tuttavia riferita né estesa ai redditi dei dipendenti

dello Stato, pur compresi in categoria C/2.

D'altra parte, prosegue l'ordinanza, il citato art. 63 avrebbe

attribuito al legislatore delegato il potere di "eliminare le

disposizioni in contrasto con i principi contenuti nella legge 11

gennaio 1951, n. 25" sulla perequazione tributaria e nella stessa legge

delega e di apportare, oltre alle modifiche utili per un migliore

coordinamento, quelle necessarie per l'adattamento delle disposizioni

all'esigenza di semplificazione nell'applicazione dei tributi e della

razionale organizzazione dei servizi, nonché per il perfezionamento

delle norme concernenti l'attività dell'Amministrazione finanziaria ai

fini del l'accertamento dei redditi. L'attuazione di tali criteri,

secondo la Commissione, sarebbe stata peraltro perseguibile attraverso

l'adozione di modifiche meramente strumentali e procedurali, e non

avrebbe richiesto comunque l'abrogazione del detto beneficio, che non

contrastava minimamente con i principi anzidetti né andava comunque

eliminato in ossequio alle cennate esigenze di coordinamento.

Nell'ordinanza si aggiunge, poi, che il beneficio di cui al

ripetuto art. 31 della legge n. 212 del 1952, cioè il beneficio della

definitività della ritenuta, non sarebbe stato abrogato neppure per

effetto dell'entrata in vigore dell'art. 1 della legge 28 maggio 1959,

n. 361 (successiva al T.U.), il quale, al secondo comma, stabiliva che,

a decorrere dal 1 gennaio 1960, la ritenuta di acconto dell'1,50 per

cento operata sui redditi di lavoro classificati in categoria C/2

corrisposti ai dipendenti dello Stato ritenuta operata "ai sensi

dell'art. 2 della legge 21 maggio 1952, n. 477" cioè come acconto,

doveva trovare applicazione "per la parte del reddito eccedente le lire

720.000 ragguagliata ad anno". Invero il richiamo all'art. 2 citato

sarebbe pleonastico, dato che la legge avrebbe avuto la limitata

finalità di elevare l'imponibile agli effetti dell'imposta

complementare, e sarebbe stato sufficiente quindi fare generico

riferimento "alla ritenuta di acconto operata sui redditi di lavoro e

classificati in categoria C/2 corrisposti ai dipendenti dello Stato".

Il cennato richiamo sarebbe altresì anacronistico, posto che l'intera

legge n. 477 del 1952, in virtù dell'art. 288, comma primo, lett. a,

del T.U. n. 645 del 1958 ha cessato di avere effetto dalla stessa data

di entrata in vigore del T.U. cioè dal 1 gennaio 1960, data

coincidente con quella indicata dal citato art. 1 della legge n. 361

del 1959 per la decorrenza degli effetti della legge stessa. Questo

difetto di coordinamento sarebbe stato successivamente rilevato anche

dallo stesso legislatore che, elevando a lire 960.000 il minimo

imponibile ai fini dell'imposta complementare con la legge 1 marzo

1964, n. 113, ha fatto riferimento, quanto al sistema delle ritenute di

acconto, direttamente all'art. 143 del T.U. n. 645 del 1958.

Ritenuta, pertanto la rilevanza della questione la Commissione

disponeva la sospensione del giudizio e ordinava la trasmissione degli

atti alla Corte costituzionale a norma dell'art. 23 della legge 11

marzo 1953, n. 87.

L'ordinanza, notificata il 29 marzo 1967 al Presidente del

Consiglio ed il 15 precedente al ricorrente ed all 'Ufficio delle

imposte e comunicata ai Presidenti dei due rami del Parlamento, è

stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 132 del 27 maggio 1967.

Avanti alla Corte costituzionale si sono costituiti il Presidente

del Consiglio dei Ministri e l'Amministrazione delle finanze dello

Stato, rappresentati e difesi dall'Avvocatura generale dello Stato, che

ha depositato le proprie deduzioni in cancelleria il 13 giugno 1967.

L'avvocatura dà atto espressamente che il problema della

applicabilità dell'art. 31 della legge 8 aprile 1952, n. 212, dopo

l'entrata in vigore della legge 21 maggio 1952, n. 477, è stato

risolto in senso positivo dalla giurisprudenza, con il conseguente

riconoscimento del carattere innovativo in materia dell'art. 143 del

T.U. 29 gennaio 1958, n. 645 impugnato.

Tuttavia, prosegue l'Avvocatura, da ciò non potrebbe desumersi

l'assenta incostituzionalità della norma, dato che con essa il

legislatore delegato, in attuazione dei criteri fissati dalla legge

delega, avrebbe inteso unificare il trattamento fiscale relativo

all'imposta complementare per tutti i prestatori di lavoro subordinato

(categoria C/2) con reddito superiore alle lire 540.000, ed a tale fine

soltanto avrebbe apportato la denunciata modifica delle norme vigenti,

la quale rientrerebbe pertanto nei limiti della delegazione, cui,

secondo la giurisprudenza della Corte costituzionale, sarebbero stati

d'altra parte riconosciuti limiti assai estesi.

Inoltre, secondo l'Avvocatura, anche dopo l'emanazione del T.U. del

1958, il contenuto innovativo dell'art. 143 sarebbe stato ribadito da

successive leggi formali, onde la questione sollevata sarebbe

attualmente superata. Ed in proposito l'Avvocatura richiama, oltre il

già citato art. 1, secondo comma, della legge 28 maggio 1959, n. 361,

anche l'art. 1, secondo comma, della legge 1 marzo 1964, n. 113, sulle

variazioni del minimo imponibile. In particolare, quanto alla prima

delle indicate disposizioni, contestando l'assunto contenuto in

proposito nell'ordinanza di rinvio, nega che possa attribuirsi alla

legge la sola finalità di elevare il minimo imponibile agli effetti

dell'imposta complementare, ed a sostegno di questa tesi richiama la

giurisprudenza della Corte di cassazione, secondo cui, appunto, la

legge in parola avrebbe confermato la parificazione del sistema di

tassazione per tutti gli appartenenti alla categoria C/2 relativamente

al minimo imponibile con esplicito riferimento ai dipendenti statali.

L'Avvocatura, a sostegno del suo assunto, indica anche la legge 4

dicembre 1962, n. 1682, che ha sostituito la formulazione dell'art.

143, ultimo comma, del T.U., rapportando nel suo testo, con

accentuazione del dato soggettivo, le ritenute in acconto quali operate

nei confronti "delle persone indicate nei commi precedenti" (e cioè

con riferimento sia ai prestatori di lavoro in genere, sia ai

dipendenti statali, sia le persone estranee all'Amministrazione) mentre

l'art. 143, parlando di "ritenute previste dai commi precedenti" si era

richiamato prevalentemente e formalmente al dato oggettivo.

L'Avvocatura pertanto conclude chiedendo dichiararsi non fondata la

suesposta questione.

La stessa Commissione distrettuale di Urbino, con successiva

ordinanza del 30 novembre 1967, emessa nel giudizio concernente il

ricorso del dipendente statale Bardovagni Zeno contro il locale Ufficio

distrettuale delle imposte, ha sollevato identica questione

riproducendo sostanzialmente le argomentazioni svolte nella già

menzionata ordinanza ed aggiungendo ulteriori considerazioni a sostegno

della non manifesta infondatezza della questione medesima.

In particolare la Commissione rileva che, anche se potesse

ammettersi che l'art. 31 della legge n. 212 del 1952 sia stato abrogato

per effetto dell'art. 288 del T.U. n. 645 del 1958 come sostenuto in

quella sede dall'Ufficio delle imposte, ciò non influirebbe sulla

questione proposta, poiché, se mai, la censura di illegittimità

dovrebbe essere estesa anche a tale ultima norma.

Neppure sarebbe attendibile l'assunto dello stesso Ufficio, secondo

cui l'abrogazione sarebbe comunque avvenuta per effetto dell'art. 6

della legge 4 dicembre 1962, n. 1682, che ha sostituito l'ultimo comma

dell'art. 143 sopra citato disponendo che "le ritenute operate nei

confronti delle persone indicate nei commi precedenti (cioè dipendenti

privati e pubblici) sono computate in pagamento dell'imposta dovuta

dalle persone medesime sul reddito complessivo netto alla cui

formazione gli assegni fissi ed i compensi concorrono per il loro

intero ammontare". Invero secondo la Commissione, la disposizione

dettata dalla necessità di chiarire i dubbi insorti nell'applicazione

dell'art. 143 avrebbe natura interpretativa, e confermerebbe soltanto

che il sistema della ritenuta di acconto di cui all'art. 143 del T.U.

n. 645 del 1958 si applicherebbe nei confronti di tutti coloro che

percepiscono gli assegni fissi ed i compensi previsti nello stesso art.

143, chiarendo che l'importo di lire 720.000 (elevato poi a lire

960.000 per effetto degli artt. 1 e 3 della legge 1 marzo 1964)

rappresenta un semplice minimo imponibile e non la franchigia, la quale

rimane fissata anche per i redditi nella specie in lire 240.000.

D'altra parte, secondo la Commissione, anche se potesse ammettersi

l'abrogazione in discorso da essa deriverebbe soltanto l'effetto di far

rientrare nel coacervo dei redditi la quota di lire 600.000 preveduta

dall'art. 31 sopra citato, anche ai fini della determinazione

dell'aliquota progressiva, ma non quello di far considerare come

ritenuta di acconto la somma prelevata, a carico dei dipendenti

statali, sulla quota predetta, poiché tale sua natura già

risulterebbe dal secondo comma dell'art. 143 del T.U. impugnato che

resterebbe quindi la norma primaria in contrasto con l'art. 76 della

Costituzione.

Dalla illegittimità delle norme impugnate conseguirebbe poi

necessariamente, ai sensi dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n.

87, l'illegittimità del citato art. 6 della legge 1682 del 1962, norma

secondaria e derivata rispetto alla prima.

L'ordinanza, notificata il 10 febbraio 1968 all'Ufficio delle

imposte e al Presidente dei due rami del Parlamento, è stata

pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 102 del 20

aprile 1968.

Avanti alla Corte costituzionale si è costituito il Bardovagni,

rappresentato e difeso dall'avv. Franco Ligi, che ha depositato le

proprie deduzioni in cancelleria il 4 aprile 1968.

La difesa del Bardovagni fa proprie, ampliandole e sviluppandole,

le argomentazioni contenute nella ordinanza di rinvio a sostegno della

non manifesta infondatezza della questione sollevata.

In particolare, la difesa osserva inoltre che se la legge n. 361

del 1959, entrata in vigore insieme al testo unico, avesse voluto

revocare il beneficio concesso ai dipendenti statali, lo avrebbe detto

con disposizione espressa, ovvero regolando diversamente la materia, e

non si sarebbe limitata al puro e semplice richiamo all'art. 2 della

legge n. 477 del 1952, che, d'altronde, secondo giurisprudenza non

potrebbe in nessun caso ritenersi abrogativo del beneficio concesso

agli statali. Considerazioni sostanzialmente analoghe la difesa svolge

poi a proposito dell'altra legge 1 marzo 1964, n. 113, la quale si

sarebbe limitata a fare riferimento all'art. 143 del T.U. del 1958 per

indicare i redditi in relazione ai quali il minimo imponibile era

elevato a 960.000 lire, senza nulla innovare in tema di provvisorietà

o definitività della ritenuta di acconto in esame.

Altre argomentazioni la difesa svolge per illustrare ulteriormente

la tesi secondo cui l'art. 6 della legge del 1962 n. 1682, non avrebbe

portato modifiche di sostanza all'art. 143 del T.U., limitandosi a

sostituire l'ultimo comma chiarendone il senso, che però, già secondo

il testo originario, sarebbe stato quello reso poi più sicuramente

manifesto nella stessa disposizione, e cioè che la ritenuta prevista

dai commi precedenti operata nelle retribuzioni dei dipendenti statali

avrebbe avuto carattere di acconto. Ed invero, afferma la difesa, le

somme sulle quali essa ritenuta era stata operata già in forza

dell'art. 143 del T.U. concorrevano alla formazione del reddito

complessivo netto nel soggetto d'imposta, concorrevano cioè a formare

la base dell'imponibile da determinarsi poi ai sensi delle diverse e

specifiche disposizioni contenute nel T.U. sulle imposte dirette. Non

sarebbe quindi dubbio che la natura non definitiva della ritenuta di

acconto in esame trarrebbe la sua base legislativa dai primi due commi

dell'art. 143 del ripetuto Testo Unico.

La difesa insiste nell'affermare che anche il nuovo testo

dell'ultimo comma dell'art. 143 del T.U. sulle imposte dirette quale

dettato dall'art. 6 della legge n. 1682 del 1962, travalicherebbe i

limiti della delega conferita al Governo con l'art. 63 della legge 5

gennaio 1956, n. 1, onde l'ordinanza di rimessione andrebbe integrata

dalla Corte con la estensione della questione di legittimità alla

disposizione del u'uovo testo.

Conclude pertanto chiedendo dichiararsi l'illegittimità

costituzionale per eccesso di delega delle norme impugnate con

l'ordinanza di rinvio, nonché, ai sensi dell'art. 27, secondo comma,

della legge 11 marzo 1953, n. 87, dell'ultimo comma dello stesso art.

143 tanto nel testo originario quanto in quello risultante a norma

dell'art. 6 della legge 4 dicembre 1962, n. 1682.

La difesa del Bardovagni ha depositato nei termini una memoria

illustrativa con cui ribadisce e svolge le tesi già proposte, e

facendo riferimento alla giurisprudenza della Corte costituzionale

riafferma, tra l'altro, che il legislatore delegato, abrogando l'art.

31 della legge 8 aprile 1952, avrebbe apportato modifiche sostanziali e

non consentite alla legislazione fiscale vigente. Ciò in quanto la

minore aliquota prevista a carico dei dipendenti statali rispetto ai

dipendenti privati dalla norma abrogata troverebbe la sua

giustificazione nella più elevata retribuzione normalmente percepita

dai secondi, e la revoca del beneficio, quindi, con il conseguente

aggravamento del carico fiscale sui dipendenti statali, non avrebbe

potuto essere disposto neppure in base ai poteri di coordinamento

attribuiti al Governo dall'art. 63 della legge delega del 1956.

La difesa sostiene, inoltre, in particolare (con argomentazioni

essenzialmente riferite all'analisi della sentenza 1 febbraio 1961

delle sezioni unite della Corte di cassazione) che la parificazione del

trattamento fiscale dei dipendenti pubblici a quello dei dipendenti

privati (disposta dall'art. 1 della legge n. 361 del 1959, di contenuto

innovativo) sarebbe da intendere limitata alla unificazione del minimo

imponibile e che per conseguenza, sarebbe arbitrario volerne dedurre la

possibilità di estendere la detta parificazione anche al carattere, di

acconto o definitivo, della ritenuta in esame.

Insiste pertanto nelle già rassegnate conclusioni. Considerato in diritto :

Data l'identità delle questioni sollevate con le due ordinanze di

cui in epigrafe, può disporsi la riunione delle cause per la loro

decisione con unica sentenza.

1. - Entrambe le ordinanze denunciano, sotto il profilo di eccesso

di delega legislativa (art. 76 Costituzione), l'art. 143, commi secondo

ed ultimo del testo unico delle leggi sulle imposte dirette (D.P.R. n.

645 del 1958) additando per conseguenzialità, quale eventuale oggetto

di estensione dell'esame di legittimità costituzionale, anche l'art. 6

della legge 4 dicembre 1962, n. 1682, che ha sostituito la formulazione

del predetto art. 143.

I motivi di illegittimità consisterebbero, secondo le ordinanze,

in ciò che nessuna delle condizioni poste al Governo dall'art. 63

della legge delega (n. 1 del 1956) per l'emanazione del testo unico,

avrebbe autorizzato l'inclusione in questo di una norma che costituisse

deroga al beneficio concesso con legge n. 212 dell'8 aprile 1952 (artt.

28-31) ai dipendenti statali e consistente nell'assegnare carattere

definitivo (e non di acconto, fino alla concorrenza di lire 600.000

annue) alle trattenute sull'ammontare complessivo dello stipendio, ai

fini del soddisfo dell'imposta complementare progressiva sul reddito.

Non si sarebbe, infatti, qui trattato, né di eliminare disposizioni in

contrasto con i principi della legge n. 25 dell'11 gennaio 1951 sulla

perequazione tributaria e della stessa legge delega, né di apportare

modifiche utili per un miglior coordinamento né modifiche necessarie

per soddisfare esigenze di semplificazione nell'applicazione dei

tributi e di razionale organizzazione dei servizi. Tutto si sarebbe,

invece, risolto in una inammissibile eliminazione di un beneficio che,

per motivi razionali, il sistema vigente accordava ad una categoria di

contribuenti.

Secondo le ordinanze, non avrebbe, in contrario, importanza

decisiva il fatto che, dopo l'emanazione del testo unico, sia

intervenuta la legge 28 maggio 1959, n. 361, a qualificare "ritenuta

di acconto" quella operata sui redditi di lavoro corrisposti, in

categoria C/2 ai dipendenti dello Stato, perché si tratterebbe di un

particolare secondario di fronte allo scopo primario della legge avente

per oggetto, come dal titolo, la elevazione del minimo imponibile: lo

stesso oggetto di cui alla successiva legge n. 113 del 1964 di

contenuto identico. Né, secondo le ordinanze, avrebbe importanza che

la formulazione dell'art. 143, ultimo comma, del testo unico sia stata

sostituita con quella, più incisiva nel senso della ritenuta di

acconto, contenuta nella citata legge n. 1682 del 1962, poiché questa

ultima formulazione, oltre a non avere carattere interpretativo

dell'articolo che ha sostituito, né carattere innovativo, costituisce

soltanto una miglior formulazione della norma per dirimere il dubbio se

soltanto le somme sulle quali si operano le ritenute concorrano alla

formazione del reddito complessivo netto sul quale è dovuta l'imposta

complementare.

La Corte ritiene che nessuno dei motivi, esposti nelle ordinanze e

poi sviluppati nelle deduzioni difensive, valgano a contrastare la

conseguenza della inammissibilità della questione proposta.

2. - Va osservato, anzitutto, che, per disposizione dell'art. 277

del T.U., la data di applicazione dello stesso, anche per la parte

riguardante le ritenute, considerate in acconto, sugli assegni fissi e

sugli altri compensi dei dipendenti statali, è stabilita con

decorrenza dal 1 gennaio 1960.

Uguale decorrenza è stabilita per le disposizioni contenute nella

legge 28 maggio 1959, n. 361, che, con riferimento alle ritenute sui

redditi di lavoro dei dipendenti statali, la qualifica e la regola

nelle modalità della loro applicazione, a titolo di acconto, alla pari

delle ritenute per i redditi di lavoro, classificati ora tutti in

categoria C/2, dopo l'abolizione della categoria D, già peculiare ai

redditi degli statali.

Questa coincidenza cronologica nell'attuazione, per la parte in

esame, dell'uno e dell'altro provvedimento legislativo, costituisce,

unitamente al rilievo della coincidenza del rispettivo contenuto,

elemento determinante di decisione.

Invero, se, come la Corte ritiene, la legge del 1959 ha recepito,

sul punto, in modo univoco, il principio, contenuto nella legge

delegata, facendolo proprio ed operante, come espressione di volontà

normativa, non resta più margine utile per la verifica del denunciato

vizio d'origine dell'art. 143, commi secondo ed ultimo, del testo unico

a motivo di non conformità alla delega.

Qualunque possa essere l'esito del raffronto tra legge delegante,

legge delegata ed art. 76 della Costituzione, sarà, in ogni caso, la

legge ordinaria del 1959, non sottoposta a sindacato di

costituzionalità, a regolare il rapporto d'imposta in esame. La quale

legge ordinaria, riproduttiva di principi già dichiarati, dà luogo ad

una disposizione nuova che vive di vita propria ad ogni effetto, come

già questa Corte ha avuto occasione di stabilire con sentenza 27

gennaio 1959, n. 2.

Aggiungasi che il principio della non definitività della ritenuta

di acconto per i dipendenti statali, è stato anche ribadito con

l'avvicendarsi di leggi successive, che ne hanno prolungato nel tempo

gli sviluppi, e cioè la legge n. 1682 del 1962 e la legge n. 113 del

1964: la prima delle quali, richia mandosi alla formulazione dell'art.

143 del T.U., ha inteso accentuarne, con formulazione netta, il

riferimento ai dipendenti statali.

3. - Le ordinanze di rinvio e la difesa Bardovagni osservano che,

avendo la legge n. 361 del 1959 per oggetto, dichiarato nella sua

intitolazione, l'aumento del minimo imponibile, ciò costituirebbe, di

per sé, sufficiente motivo per escludere che alle residue enunciazioni

contenute nel testo, possa attribuirsi efficacia normativa.

Ma il titolo di una legge è soltanto un elemento indicativo che

non si incorpora con la legge in modo tale da sovrapporsi alle singole

norme concrete. Solo in caso di dubbio significato delle norme, il

titolo potrebbe eventualmente contribuire alla loro interpretazione, il

che, nel caso, va escluso per le ragioni suesposte.

Si rileva altresì, sempre per contestare che la legge del 1959

regoli essa stessa la materia nel senso di assegnare la ritenuta

operata sugli assegni dei dipendenti statali il carattere di acconto,

che nessun elemento potrebbe ricavarsi dal richiamo che la legge fa

all'art. 2 della legge 21 maggio 1952, n. 477, in cui la ritenuta per i

redditi di categoria C/2 è dichiarata operante "a titolo di acconto":

cio in quanto il richiamo sarebbe del tutto secondario ed addirittura

pleonastico, posto che, per l'art. 288, lett. a, del testo unico del

1958, la predetta legge veniva abrogata a decorrere dal gennaio 1960,

cioè dalla stessa data di entrata in vigore della legge del 1959.

Ma, se è esatto il rilievo della coincidenza di date, non lo è

altrettanto l'illazione che si vorrebbe trarne, in quanto il richiamo

alla legge del 1952 ha un suo chiaro significato, il quale riguarda il

modo di "operare" la ritenuta e non il titolo della stessa, che trova

la sua qualificazione nel residuo contesto della legge del 1959.

4. - Dato che dall'eliminazione dall'ordinamento giuridico della

norma impugnata non potrebbe conseguire alcun risultato rilevante per

il giudizio a quo, devesi pronunciare l'inammissibilità della

questione stessa perché manifestamente irrilevante.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 143, comma secondo, lett. a e b, e ultimo comma, del D.P.R.

29 gennaio 1958, n. 645, contenente il testo unico delle leggi sulle

imposte dirette, sollevata con ordinanze 7 dicembre 1965 e 30 novembre

1967 dalla Commissione distrettuale delle imposte dirette di Urbino.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 21 novembre 1968.

ALDO SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA -

MICHELE FRAGALI - COSTANTINO MORTATI

- GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE

VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI

- FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI

OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE

ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA VINCENZO

MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI

- NICOLA REALE.

ECLI:IT:COST:1968:116 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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