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[1]Redditi esclusi dal computo del reddito complessivo

[2]Non concorrono a formare il reddito complessivo:

  • a)l'assegno spettante al Presidente della Repubblica;
  • b)le retribuzioni di qualsiasi natura dovute dalla Santa Sede, dagli altri enti centrali della Chiesa Cattolica e dagli enti gestiti direttamente dalla Santa Sede, anche fuori di Roma, a dignitari, impiegati e salariati, anche non stabili;
  • c)il trattamento di pensione di guerra, i soprassoldi annessi alle medaglie al valore militare e le pensioni per le decorazioni dell'Ordine Militare d'Italia;
  • d)gli assegni annessi alle pensioni privilegiate ordinarie;
  • e)le quote di aggiunta di famiglia, previste dagli articoli 6 e 7 della legge 8 aprile 1952, n. 212, nonche' l'indennita' di famiglia prevista dall'art. 10 della legge 24 maggio 1951, n. 392.

Testo in vigore dal 7 luglio 1958 al 1 gennaio 1974

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1958-01-29;645~art134 · fonte del testo

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