Le disposizioni di questo testo unico si applicano dal 1° gennaio 2027 (art. 205). Fonte: art. 205, comma 1, d.lgs. 1° agosto 2025, n. 123, nel testo in vigore dal 31 dicembre 2025 («Le disposizioni del presente testo unico si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2027»).
[1]Esenzione per i veicoli iscritti al pubblico registro automobilistico (articolo 59-bis decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346)
[2]1. Non sono soggette a imposta, anche nella ipotesi di cui all'articolo 136, comma 2, le donazioni di veicoli di cui all'articolo 97, comma 1, lettera l).
Testo vigente dal 12 agosto 2025
