Le disposizioni di questo testo unico si applicano dal 1° gennaio 2027 (art. 205). Fonte: art. 205, comma 1, d.lgs. 1° agosto 2025, n. 123, nel testo in vigore dal 31 dicembre 2025 («Le disposizioni del presente testo unico si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2027»).

[1]Azioni e obbligazioni, altri titoli, quote sociali (articolo 16 decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346)

[2]1. La base imponibile, relativamente alle azioni, obbligazioni, altri titoli e quote sociali compresi nell'attivo ereditario, e' determinata assumendo:

  • a)per i titoli quotati in borsa o negoziati al mercato ristretto, la media dei prezzi di compenso o dei prezzi fatti nell'ultimo trimestre anteriore all'apertura della successione, maggiorata dei dietimi o degli interessi successivamente maturati, e in mancanza il valore di cui alle lettere successive;
  • b)per le azioni e per i titoli o quote di partecipazione al capitale di enti diversi dalle societa', non quotate in borsa ne' negoziati al mercato ristretto, nonche' per le quote di societa' non azionarie, comprese le societa' semplici e le societa' di fatto, il valore proporzionalmente corrispondente al valore, alla data di apertura della successione, del patrimonio netto dell'ente o della societa' risultante dall'ultimo bilancio pubblicato o dall'ultimo inventario regolarmente redatto, tenendo conto dei mutamenti sopravvenuti, ovvero, in mancanza di bilancio o inventario, al valore complessivo dei beni e dei diritti appartenenti all'ente o alla societa' al netto delle passivita' risultanti a norma degli articoli da 106 a 108, escludendo i beni indicati all'articolo 97, comma 1, lettere h) e i);
  • c)per i titoli o quote di partecipazione a fondi comuni d'investimento, il valore risultante da pubblicazioni fatte o prospetti redatti a norma di legge o regolamento;
  • d)per le obbligazioni e gli altri titoli diversi da quelli indicati alle lettere a), b) e c) il valore comparato a quello dei titoli aventi analoghe caratteristiche quotati in borsa o negoziati al mercato ristretto o in mancanza desunto da altri elementi certi. 2. In caso di usufrutto si applicano le disposizioni dell'articolo 99, comma 1, lettere b) e c).

Testo vigente dal 12 agosto 2025

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2025-08-01;123~art101 · fonte del testo

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