Le disposizioni di questo testo unico si applicano dal 1° gennaio 2027 (art. 205). Fonte: art. 205, comma 1, d.lgs. 1° agosto 2025, n. 123, nel testo in vigore dal 31 dicembre 2025 («Le disposizioni del presente testo unico si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2027»).

[1]Contratti a tempo indeterminato e contratti con patto di proroga tacita o di recesso anticipato (articolo 36 decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131)

[2]1. Per i contratti a tempo indeterminato l'imposta e' applicata in base alla durata dichiarata dalla parte che ne richiede la registrazione. Se alla data indicata il rapporto non sia cessato deve essere presentata all'ufficio, a norma dell'articolo 23, una nuova denuncia sulla base della quale l'imposta viene applicata in relazione alla maggiore durata del contratto. 2. Se la durata dell'atto dipende dalla vita di una persona si applicano le disposizioni dell'articolo 50. 3. Per i contratti con patto di proroga tacita l'imposta e' applicata in relazione alla durata pattuita, salvo l'obbligo delle parti di denunciare a norma dell'articolo 23 l'ulteriore periodo di durata del rapporto e di pagare la relativa imposta in base alle norme vigenti al momento in cui il contratto e' divenuto vincolante per il nuovo periodo. 4. Per i contratti, che attribuiscono a una parte il diritto di recedere prima della scadenza ma dopo un determinato periodo di tempo, l'imposta e' applicata in relazione a tale periodo, salvo integrazione per la ulteriore durata.

Testo vigente dal 12 agosto 2025

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2025-08-01;123~art40 · fonte del testo

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