Obblighi degli arbitri, dei funzionari e dei pubblici ufficiali (articolo 19 decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642) 1. Salvo quanto disposto dai successivi articoli 157 e 158, i giudici, i funzionari e i dipendenti dell'amministrazione dello Stato, degli enti pubblici territoriali e dei rispettivi organi di controllo, i pubblici ufficiali, i cancellieri e segretari, nonche' gli arbitri non possono rifiutarsi di ricevere in deposito o accettare la produzione o assumere a base dei loro provvedimenti, allegare o enunciare nei loro atti, i documenti, gli atti e registri non in regola con le disposizioni del presente titolo. Tuttavia, gli atti, i documenti e i registri o la copia degli stessi devono essere inviati a cura dell'ufficio che li ha ricevuti e, per l'autorita' giudiziaria, a cura del cancelliere o segretario, per la loro regolarizzazione ai sensi dell'articolo 162, al competente ufficio dell'Agenzia delle entrate entro trenta giorni dalla data di ricevimento ovvero dalla data del deposito o della pubblicazione del provvedimento giurisdizionale o del lodo.

Testo vigente dal 12 agosto 2025

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2025-08-01;123~art156 · fonte del testo

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