Le disposizioni di questo testo unico si applicano dal 1° gennaio 2027 (art. 205). Fonte: art. 205, comma 1, d.lgs. 1° agosto 2025, n. 123, nel testo in vigore dal 31 dicembre 2025 («Le disposizioni del presente testo unico si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2027»).
Obblighi dei pubblici ufficiali per gli atti di protesto cambiario (articolo 21 decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642) 1. I notai, gli ufficiali giudiziari e i segretari comunali, devono, negli atti di protesto delle cambiali, fare menzione dell'ammontare dell'imposta di bollo pagata per detti titoli.
Testo vigente dal 12 agosto 2025
