Le disposizioni di questo testo unico si applicano dal 1° gennaio 2027 (art. 205). Fonte: art. 205, comma 1, d.lgs. 1° agosto 2025, n. 123, nel testo in vigore dal 31 dicembre 2025 («Le disposizioni del presente testo unico si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2027»).
Cambiale, vaglia cambiario e assegno bancario irregolari di bollo (articolo 20 decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642) 1. La cambiale, il vaglia cambiario e l'assegno bancario non hanno la qualita' di titoli esecutivi se non sono stati regolarmente bollati sin dall'origine e, qualora si tratti di titoli provenienti dall'estero, prima che se ne faccia uso. 2. Il portatore o possessore non puo' esercitare i diritti cambiari inerenti al titolo se non abbia corrisposto l'imposta di bollo dovuta e pagato le relative sanzioni amministrative. 3. La inefficacia come titolo esecutivo deve essere rilevata e pronunciata dai giudici anche d'ufficio.
Testo vigente dal 12 agosto 2025
