Le disposizioni di questo testo unico si applicano dal 1° gennaio 2027 (art. 205). Fonte: art. 205, comma 1, d.lgs. 1° agosto 2025, n. 123, nel testo in vigore dal 31 dicembre 2025 («Le disposizioni del presente testo unico si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2027»).
[1]Atti di persone o enti ammessi al patrocinio a spese dello Stato (articolo 18 decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642)
[2]1. Nelle cause e nei procedimenti interessanti persone o enti ammessi al patrocinio a spese dello Stato non puo' farsi uso della carta libera, se in ciascun atto e in ciascuna copia non siano citati gli estremi del decreto di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, e se, trattandosi di atti, documenti o copie da prodursi in giudizio, non sia in essi indicato lo scopo della produzione.
Testo vigente dal 12 agosto 2025
