Le disposizioni di questo testo unico si applicano dal 1° gennaio 2027 (art. 205). Fonte: art. 205, comma 1, d.lgs. 1° agosto 2025, n. 123, nel testo in vigore dal 31 dicembre 2025 («Le disposizioni del presente testo unico si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2027»).
[1]Esecuzione di formalita' e di volture senza previo pagamento dell'imposta (articolo 15 decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 347)
[2]1. Possono essere eseguite anche senza previo pagamento delle imposte:
- a)le iscrizioni, rinnovazioni e annotazioni che sono richieste dal pubblico ministero nell'interesse di privati, da pubblici ufficiali e da privati in virtu' di un obbligo loro imposto per legge;
- b)le formalita' e le volture richieste dalle amministrazioni dello Stato quando le spese relative devono far carico ad altri. 2. L'ufficio competente indica l'imposta dovuta sui documenti di cui all'articolo 81 e procede alla riscossione.
Testo vigente dal 12 agosto 2025
