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Le disposizioni di questo testo unico si applicano dal 1° gennaio 2027 (art. 205). Fonte: art. 205, comma 1, d.lgs. 1° agosto 2025, n. 123, nel testo in vigore dal 31 dicembre 2025 («Le disposizioni del presente testo unico si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2027»).

[1]Liquidazione dell'imposta in base alla dichiarazione (articolo 33 decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346)

[2]1. I soggetti obbligati al pagamento autoliquidano l'imposta in base alla dichiarazione della successione, anche se presentata dopo la scadenza del relativo termine ma prima che sia stato notificato l'accertamento d'ufficio, tenendo conto delle eventuali dichiarazioni integrative o modificative gia' presentate a norma dell'articolo 113, comma 6, e dell'articolo 116, comma 3, nonche' dei rimborsi fiscali di cui allo stesso articolo 113, comma 6, erogati fino alla presentazione della dichiarazione della successione. Se nella dichiarazione della successione e nella dichiarazione sostitutiva o integrativa sono indicati beni immobili e diritti reali sugli stessi, i soggetti obbligati al pagamento devono provvedere, nei termini indicati dall'articolo 116, alla liquidazione e al versamento delle imposte ipotecaria e catastale, di bollo e delle tasse per i servizi ipotecari. 2. L'ufficio, anche avvalendosi di procedure automatizzate, controlla la regolarita' dell'autoliquidazione delle imposte e tasse effettuata dal contribuente nonche' dei versamenti e la loro rispondenza con i dati indicati nella dichiarazione, procedendo alla liquidazione dell'imposta e del rimborso eventualmente spettante in base alle dichiarazioni presentate. In sede di liquidazione, l'ufficio provvede a correggere gli errori materiali e di calcolo commessi dal dichiarante nella determinazione della base imponibile e dell'imposta e a escludere:

  • a)le passivita' esposte nella dichiarazione per le quali non ricorrono le condizioni di deducibilita' di cui agli articoli 106 e 109 o eccedenti i limiti di deducibilita' di cui agli articoli 107 e 109, nonche' gli oneri non deducibili a norma dell'articolo 94, comma 1;
  • b)le passivita' e gli oneri esposti nella dichiarazione che non risultano dai documenti prodotti in allegato alla dichiarazione;
  • c)le riduzioni e le detrazioni indicate nella dichiarazione non previste negli articoli 110 e 111 o non risultanti dai documenti prodotti in allegato alla dichiarazione. 3. Nel caso in cui risulti dovuta una maggiore imposta, l'ufficio notifica apposito avviso di liquidazione nel termine di decadenza di due anni dalla data di presentazione della dichiarazione della successione, dal quale risultano le correzioni e le esclusioni effettuate, con l'invito a effettuare, entro il termine di sessanta giorni, il pagamento per l'integrazione dell'imposta versata, nonche' della sanzione amministrativa di cui all'articolo 38 del testo unico delle sanzioni tributarie amministrative e penali, di cui al decreto legislativo 5 novembre 2024, n. 173, e degli interessi decorrenti dalla data in cui l'imposta medesima avrebbe dovuto essere pagata. Se il pagamento e' effettuato entro il termine indicato, l'ammontare della sanzione amministrativa dovuta e' ridotto a un terzo. 4. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche per la riliquidazione dell'imposta in base a dichiarazione sostitutiva e per la liquidazione della maggiore imposta in base a dichiarazione integrativa.

Testo in vigore dal 12 agosto 2025 al 7 agosto 2026

Norme correlate

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2025-08-01;123~art118 · fonte del testo

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