Le disposizioni di questo testo unico si applicano dal 1° gennaio 2027 (art. 205). Fonte: art. 205, comma 1, d.lgs. 1° agosto 2025, n. 123, nel testo in vigore dal 31 dicembre 2025 («Le disposizioni del presente testo unico si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2027»).
[1]Irregolarita', incompletezza e infedelta' della dichiarazione (articolo 32 decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346)
[2]1. La dichiarazione e' irregolare se manca delle indicazioni di cui all'articolo 114, comma 1, lettere a), b), c) e n) o non e' corredata dai documenti indicati nell'articolo 115, comma 1, lettere a) e b), e da quelli indicati nelle successive lettere c) d), f) e h) ove ne ricorrano i presupposti. In tal caso l'ufficio notifica al dichiarante, mediante avviso, l'invito a provvedere alla regolarizzazione entro sessanta giorni; la dichiarazione non regolarizzata nel termine si considera omessa. 2. La dichiarazione e' incompleta se non vi sono indicati tutti i beni e i diritti compresi nell'attivo ereditario. 3. La dichiarazione e' infedele: se i beni e diritti compresi nell'attivo ereditario vi sono indicati per valori inferiori a quelli determinati secondo le disposizioni degli articoli da 99 a 104; se vi sono indicati, sulla base di attestazioni o altri documenti di cui agli articoli 108 e 109, non conformi a verita', oneri e passivita' del tutto o in parte inesistenti.
Testo vigente dal 12 agosto 2025
