Non sussiste un interesse costituzionalmente rilevante che giustifichi la previsione, nell'impugnato art. 3 del d.P.R. 5 gennaio 1950, n. 180, dell'esecuzione dei sequestri e dei pignoramenti a carico dei dipendenti statali presso l'Ispettorato generale per il credito ai dipendenti dello Stato del Ministero del tesoro, anziché presso l'organo dell'amministrazione titolare del potere di disporre la spesa, ne' quindi l'accentramento - che ne è immediata conseguenza e su cui in particolare si appuntano le censure del giudice 'a quò - della competenza giurisdizionale su tutte le cause sorte al riguardo in ambito nazionale in capo al Pretore di Roma. Non vale infatti in proposito far richiamo alla unitaria personalità dello Stato, sotto l'aspetto strutturale e funzionale, essendo tale concezione ormai superata dal carattere pluralistico assunto da quest'ultimo nella evoluzione normativa, come attestato in tema di notificazioni di crediti nei confronti dello Stato, già dall'art. 69, r.d. n. 2440 del 1923 e di pagamento di competenze agli impiegati delle amministrazioni periferiche statali, soprattutto dal d.P.R. n. 653 del 1956. Pertanto, alla luce della consolidata giurisprudenza della Corte, secondo la quale eventuali discipline differenziate sulla competenza giudiziaria territoriale devono essere sorrette da un apprezzabile interesse pubblico e sopratutto non compromettere il diritto di difesa, principio fondamentale dell'ordinamento costituzionale, la norma in questione - assorbiti i restanti profili denunciati - va riconosciuta lesiva dell'art. 24 Cost. e conseguentemente dichiarata, 'in parte qua', illegittima. - Sul diritto di difesa e sull'ammissibilità di deroghe alle norme sulla competenza v., rispettivamente, S. n. 18/1982 e S. nn. 369/1993, 189/1992, 477/1991, 117/1990, 4/1969; sulla moderna concezione della p.a., v., fra le altre, S. n. 878/1988. red.: A.M.M. rev.: S.P.
Art. 3 Testo unico il sequestro, il pignoramento e la cessione degli stipendi, salari e pensioni dei dipendenti dalle pubbliche Amministrazioni