Corte costituzionale

Sentenza n. 231/1994

Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 10/06/1994 · relatore Francesco Guizzi

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 3 del d.P.R. 5

gennaio 1950, n. 180 (Approvazione del testo unico delle leggi

concernenti il sequestro, il pignoramento e la cessione degli

stipendi, salari e pensioni dei dipendenti dalle Pubbliche

Amministrazioni), promosso con ordinanza emessa il 9 luglio 1993 dal

Pretore dell'Aquila nel procedimento di esecuzione promosso dal Banco

di Napoli, filiale dell'Aquila, nei confronti di Cesaro Ivana ed

altra, iscritta al n. 773 del registro ordinanze 1993 e pubblicata

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 3, prima serie speciale,

dell'anno 1994;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 23 marzo 1994 il Giudice

relatore Francesco Guizzi;

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - Il Pretore dell'Aquila, in un procedimento di esecuzione

promosso dal Banco di Napoli, filiale dell'Aquila, nei confronti di

Cesaro Ivana ed altra, ha sollevato, per violazione degli artt. 3,

primo comma, 24, secondo comma, 25, primo comma, e 97, primo comma,

della Costituzione, questione di legittimità dell'art. 3 del d.P.R.

5 gennaio 1950, n. 180.

In base a tale disposizione, i sequestri e i pignoramenti a carico

dei dipendenti dello Stato si eseguono presso l'Ispettorato generale

per il credito ai dipendenti dello Stato del Ministero del tesoro: in

tal modo, si accentra in capo al Pretore di Roma la competenza

giurisdizionale per qualsiasi causa sorta nel territorio nazionale,

con aggravio dei costi per l'Amministrazione, terzo pignorato,

costretta a continui contatti con le amministrazioni periferiche, e

con lesione del principio di buon andamento di cui all'art. 97 della

Costituzione, che vale anche per l'amministrazione della giustizia.

A seguito di tale accentramento, sarebbe vulnerato il diritto di

difesa di cui all'art. 24, secondo comma, della Costituzione, poiché

risulta obiettivamente limitata la possibilità di resistere da parte

di chi debba recarsi dal luogo di residenza alla capitale per

comparire all'udienza per la dichiarazione del terzo, affrontando

maggiori spese nell'eventuale giudizio di opposizione. Sarebbe leso,

inoltre, il principio di uguaglianza, essendovi ingiustificata

disparità di trattamento tra i dipendenti dello Stato e gli altri,

nei confronti dei quali l'esecuzione viene promossa nel luogo ove è

prestata l'attività lavorativa, ovvero nel luogo di "residenza del

terzo", ex art. 26 del codice di procedura civile. Vi sarebbe,

infine, lesione del principio del giudice naturale precostituito per

legge (art. 25, primo comma, della Costituzione).

2. - Si è costituito in giudizio il Presidente del Consiglio dei

ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello

Stato, concludendo per l'infondatezza della questione.

La disposizione denunziata non avrebbe a oggetto la competenza per

territorio del pretore, in quanto la localizzazione a Roma

dell'esecuzione presso il terzo di sequestri e pignoramenti a carico

dei dipendenti statali deriva dalla circostanza che ha sede a Roma

l'organo dello Stato legittimato. Si tratta, dunque, di norma di

organizzazione che è espressione di scelte discrezionali del

legislatore, coerenti con il principio dell'unitaria personalità

dello Stato e con il disposto dell'art. 543, cpv., n. 4, del codice

di procedura civile, che attribuisce la competenza al pretore del

luogo di residenza del terzo (in questo caso, un organo del Ministero

del tesoro).

La giurisprudenza costituzionale - ricorda l'Avvocatura - ha

considerato legittime le norme che derogano all'ordinaria competenza

per territorio quando vi sia un apprezzabile interesse, e infatti la

concentrazione in esame risponde non solo ad esigenze amministrative

di gestione unitaria, ma anche agli interessi dei creditori

esecutanti, i quali hanno un sicuro centro di riferimento per

l'instaurazione delle procedure e sono altresì posti al riparo da

disguidi in caso di trasferimento degli impiegati. Considerato in diritto

1. - Il Pretore dell'Aquila dubita, in riferimento agli artt. 3,

24, 25 e 97 della Costituzione, della legittimità dell'art. 3 del

d.P.R. 5 gennaio 1950, n. 180 (Approvazione del testo unico delle

leggi concernenti il sequestro, il pignoramento e la cessione degli

stipendi, salari e pensioni dei dipendenti dalle Pubbliche

Amministrazioni) laddove, dichiarando che i sequestri e i

pignoramenti a carico dei dipendenti statali si eseguono presso

l'Ispettorato generale per il credito ai dipendenti dello Stato del

Ministero del tesoro, radica la competenza giurisdizionale in capo al

Pretore di Roma.

Secondo l'Avvocatura dello Stato, la disposizione denunziata non

ha a oggetto la competenza territoriale del pretore: la

localizzazione a Roma dell'esecuzione di sequestri e pignoramenti a

carico dei dipendenti statali deriva dalla circostanza che ha sede a

Roma l'organo legittimato; si tratterebbe, quindi, di norma

organizzativa coerente con il principio dell'unitaria personalità

dello Stato.

Ma è proprio dall'art. 3 in esame (parzialmente modificato prima

dal d.P.R. 5 luglio 1960, n. 891, e poi dall'art. 27 della legge 12

agosto 1962, n. 1289, che ha devoluto le attribuzioni del citato

Ispettorato ad altro ufficio del ministero, e precisamente alla

direzione generale degli affari generali e del personale) che deriva

l'accentramento, in capo al Pretore di Roma, della competenza per

qualsiasi causa sorta nel territorio nazionale; e ciò non come

conseguenza accidentale, ma come effetto immediato della norma

denunziata, che va perciò sottoposta allo scrutinio di

costituzionalità alla luce dei parametri invocati.

2. - Va esaminata per prima la censura che muove dall'art. 24

della Costituzione.

Questa Corte ha già affermato che eventuali discipline

differenziate sulla competenza giudiziaria territoriale devono essere

sorrette da un apprezzabile interesse pubblico. In ogni caso, non

dovrà compromettersi il diritto di difesa, che è principio

fondamentale dell'ordinamento costituzionale (su quest'ultimo punto,

v. la sent. n. 18 del 1982; e poi, sull'ammissibilità di deroghe ai

criteri generali in tema di competenza, le sentt. nn. 369 del 1993,

189 del 1992, 477 del 1991, 117 del 1990, 4 del 1969).

Non appare risolutiva l'evocazione dell'unitaria personalità

dello Stato: il carattere pluralistico assunto dall'amministrazione

pubblica ha infatti portato da tempo alla revisione della concezione

tradizionale. La pubblica amministrazione non è più da considerare

un blocco unitario, né sotto il profilo strutturale, né sotto

quello funzionale, giacché si articola in un complesso di centri

operativi (come sottolineato anche dalla giurisprudenza di questa

Corte: fra le varie, in tema, v. la sent. n. 878 del 1988). E un

segno di siffatto mutamento si rinviene già nell'art. 69, primo

comma, del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, in base al quale

le cessioni, le delegazioni, i pignoramenti e i sequestri relativi a

somme dovute dallo Stato debbono essere notificate

all'Amministrazione centrale ovvero all'ente, ufficio o funzionario

cui spetta ordinare il pagamento. Sì che senza voler ripercorrere,

qui, l'evoluzione delle norme di organizzazione in tale settore,

vanno ricordati i compiti devoluti, in particolare, alle direzioni

provinciali del tesoro a seguito della meccanizzazione del pagamento

degli stipendi e degli altri assegni fissi spettanti agli impiegati

delle amministrazioni periferiche dello Stato (v. specialmente il

d.P.R. 26 maggio 1956, n. 653).

3. - Non vi è dunque un interesse costituzionalmente rilevante

che giustifichi la norma denunziata, nella parte in cui prevede

l'esecuzione dei sequestri e dei pignoramenti in esame presso un

organo dell'amministrazione centrale del Ministero del tesoro,

anziché presso l'organo dell'amministrazione che, in concreto, è

titolare del potere di disporre la spesa: soluzione, questa, coerente

con i precetti costituzionali e rispettosa delle esigenze che

attengono all'esecuzione e delle ragioni dei creditori.

Sono assorbiti gli altri profili di illegittimità costituzionale

dedotti nell'ordinanza di rimessione.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 3 del d.P.R. 5

gennaio 1950, n. 180 (Approvazione del testo unico delle leggi

concernenti il sequestro, il pignoramento e la cessione degli

stipendi, salari e pensioni dei dipendenti dalle Pubbliche

Amministrazioni), nella parte in cui prevede che i sequestri e i

pignoramenti a carico dei dipendenti dello Stato si eseguono presso

l'Ispettorato generale per il credito ai dipendenti dello Stato del

Ministero del tesoro, anziché presso l'organo dell'amministrazione

che è titolare del potere di disporre la spesa.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 6 giugno 1994.

Il Presidente: CASAVOLA

Il redattore: GUIZZI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 10 giugno 1994.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

ECLI:IT:COST:1994:231 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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