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[1](Art. 16 L. 6 agosto 1940, n. 1278).
[2]Per assicurare la corresponsione degli assegni familiari al personale delle Amministrazioni dello Stato e degli altri enti pubblici non escluso dall'applicazione delle disposizioni relative agli assegni stessi a norma dell'art. 79 del presente testo unico, il personale predetto puo', con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale di concerto col Ministro per il tesoro e coi Ministri interessati, essere aggregato ad uno dei settori previsti al precedente art. 33, avuto riguardo alle affinita' che esso presenta con le categorie dei settori predetti.
Testo in vigore dal 7 settembre 1955 al 19 ottobre 1961
