L'ultimo comma dell'articolo 1 del testo unico delle norme sugli assegni familiari approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, e successive modificazioni ed integrazioni, e' sostituito dai seguenti: "Ai cittadini di nazionalita' straniera che prestano lavoro retribuito alle dipendenze di altri sul territorio della Repubblica, gli assegni familiari per le persone a carico che risiedono fuori del territorio della Repubblica spettano se dallo Stato di cui sono cittadini e riservato un trattamento di reciprocita' nei confronti dei cittadini italiani. Restano salve le particolari disposizioni previste in materia dalle convenzioni internazionali stipulate tra l'Italia e gli altri Stati. Agli effetti della corresponsione degli assegni familiari ai sensi del terzo comma del presente articolo il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentito il Ministero degli affari esteri, accerta gli Stati nei quali vige il trattamento di reciprocita'". La legge 31 luglio 1956, n. 1035, e' abrogata. Per i pensionati del Fondo pensioni lavoratori dipendenti e dei Fondi speciali di previdenza gestiti dall'INPS e per i beneficiari degli assegni di cui alla legge 5 novembre 1968, n. 1115, il presente articolo ha effetto dal 1 gennaio 1974.

Testo vigente dal 27 aprile 1981

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1981-04-23;155~art32 · fonte del testo

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari