Corte costituzionale

Sentenza n. 231/1974

Questione dichiarata infondata · depositata il 17/07/1974 · relatore Leonetto Amadei

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 79 del d.P.R.

30 maggio 1955, n. 797 (Testo unico delle norme concernenti gli assegni

familiari), in relazione al decreto legislativo luogotenenziale 21

novembre 1945, n. 722 (Provvedimenti economici a favore dei dipendenti

statali), e successive modificazioni, promosso con ordinanza emessa il

19 novembre 1971 dal Consiglio di Stato - sezione IV - sul ricorso di

Leuzzi Salvatore contro il Ministero degli affari esteri, iscritta al

n. 175 del registro ordinanze 1972 e pubblicata nella Gazzetta

Ufficiale della Repubblica n. 158 del 21 giugno 1972.

Visto l'atto di costituzione di Leuzzi Salvatore;

udito nell'udienza pubblica del 1; maggio 1974 il Giudice relatore

Leonetto Amadei.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

Con ricorso del 22 gennaio 1965, Salvatore Leuzzi, applicato di

r.a. in servizio di alunno d'ordine, impugnava, presso il Consiglio di

Stato, il provvedimento del 24 novembre 1964 del Ministero degli affari

esteri, con il quale gli veniva, fra l'altro, negata la corresponsione

della quota di aggiunta di famiglia per i fratelli a carico.

Nello stesso ricorso veniva contestata, in riferimento agli artt.

3,36 e 38 della Costituzione, la legittimità costituzionale dell'art.

79 del d.P.R. 30 maggio 1955, n. 797, per il quale i dipendenti

statali vengono esclusi dal beneficio degli assegni familiari per i

fratelli a carico, previsto, invece, per gli altri lavoratori

dipendenti, dall'art. 3, ultimo comma, della stessa legge.

La sezione IV del Consiglio di Stato, con ordinanza emessa il 19

novembre 1971, aderendo alla richiesta della difesa del Leuzzi, ha

sollevato la questione di legittimità costituzionale del precitato

art. 79 del d.P.R. 195S, n. 797, in connessione con la normativa sulle

quote di aggiunta di famiglia di cui al d.l.lgt. 21 novembre 1945, n.

722, e successive modificazioni, in riferimento agli artt. 3 e 36 della

Costituzione.

La non manifesta infondatezza della questione poggia, per il

Consiglio di Stato, su considerazioni così riassunte:

a) non sarebbe conforme al principio di eguaglianza, sancito

dall'art. 3 della Costituzione, il trattamento differenziato previsto

dall'art. 79 del d.P.R. 30 maggio 1955, n. 797, tra lavoratori

dipendenti dello Stato e lavoratori da esso non dipendenti, poiché il

diritto agli assegni familiari, tanto nell'uno quanto nell'altro caso,

sarebbe correlativo ad identica situazione oggettiva e soggettiva:

l'esistenza, cioè, di un rapporto di lavoro dipendente e di fratelli a

carico;

b) qualora si dovessero considerare gli assegni familiari come

parte integrante della retribuzione, si avrebbe, altresì, una

violazione dell'art. 36 della Costituzione; infatti, l'omessa

corresponsione degli assegni per i fratelli a carico si risolverebbe,

per il dipendente statale, in una diminuita capacità a garantire alla

famiglia una esistenza libera e dignitosa, atteso l'obbligo agli

alimenti anche per i fratelli bisognosi, sancito dagli artt. 433, n. 6,

e 439 del codice civile.

Si è costituito il Salvatore Leuzzi presentando deduzioni conformi

alle motivazioni contenute nell'ordinanza del Consiglio di Stato.

Non vi è stato intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri. Considerato in diritto :

1. - La disposizione cui si riferisce la proposta questione di

legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 36 della

Costituzione, è quella contenuta nell'art. 79 del d.P.R. 30 maggio

1955, n. 797: testo unico delle norme concernenti gli assegni

familiari.

Detto articolo prevede la non applicazione delle disposizioni del

testo unico: a) ai dipendenti delle amministrazioni dello Stato; b) ai

dipendenti non di ruolo delle stesse amministrazioni ai quali sia

assicurato per legge, regolamento o atto amministrativo un trattamento

di famiglia; c) al personale delle provincie, dei comuni, delle

istituzioni pubbliche di beneficienza e degli altri enti pubblici il

cui trattamento di famiglia sia pur esso disciplinato per legge,

regolamento o atto amministrativo.

Si eccepisce, in relazione al caso specifico dal quale ha tratto

origine l'ordinanza di rimessione, che tale articolo avrebbe

determinato una non giustificabile diversità di trattamento, in tema

di assegni familiari, tra dipendenti pubblici e dipendenti privati, non

rendendo possibile l'estensione ai primi delle quote di aggiunta di

famiglia per i fratelli a carico prevista, invece, a favore dei secondi

dall'art. 3, ultimo comma, del testo unico.

In effetti la corresponsione ai dipendenti della amministrazione

dello Stato delle quote di aggiunta di famiglia per i fratelli a carico

non è prevista né dal d.l. 21 novembre 1945, n. 722, concernente il

trattamento economico dei dipendenti statali, né dalle successive

modifiche apportate al decreto anche dopo l'entrata in vigore del

d.P.R. 797 del 1955.

La questione, esaminata nei limiti e nell'oggetto risultanti nella

ordinanza di rinvio, non è fondata.

2. - Nella specie non poteva essere censurato l'art. 79 del d.P.R.

30 maggio 1955, n. 797, ma eventualmente il decreto legislativo

luogotenenziale 21 novembre 1945, n. 722 e i provvedimenti legislativi

ad esso successivi, nella parte in cui si determina una disparità di

trattamento in tema di aggiunta di famiglia tra prestatori di lavoro

privato e prestatori di lavoro pubblico.

Il d.P.R. 797 del 1955 ha riunito in un testo unico, con contorni

precisi, un complesso di norme che, nel quadro del diritto di lavoro,

prevedevano e disciplinavano variamente e settorialmente la

corresponsione degli assegni familiari nell'ambito dei rapporti di

lavoro dipendente privato.

L'attuale ordinamento prevede una cassa unica per gli assegni

familiari che trae il suo finanziamento da speciali contributi,

variamente calcolati per i diversi settori produttivi e posti a carico

dei datori di lavoro. I fondi vengono amministrati dall'Istituto

nazionale della previdenza sociale.

La struttura del meccanismo, come risulta articolata nel testo

unico, presenta un aspetto tipicamente assicurativo.

La legge prevede, inoltre, particolari procedimenti amministrativi

contenziosi quale presupposto necessario alla tutela giurisdizionale

del diritto del lavoratore a percepire gli assegni. La vigilanza in

materia di applicazione delle norme è affidata al Ministero per il

lavoro e la previdenza sociale.

Questa succinta analisi del t.u. pone in sufficiente risalto il

contenuto e la portata delle norme in esso racchiuse anche in relazione

ai soggetti interessati. Trattasi, in sostanza, di un testo normativo

che ha una sua ben delineata e definita autonomia di contenuto e di

efficacia, e, quindi, un soggetto specifico ben circoscritto: fornire

una disciplina in materia degli assegni familiari nell'ambito del

lavoro dipendente privato. Tale disciplina si ricollega alle origini

dell'istituto, alla natura giuridica da esso assunta nel processo

evolutivo ed estensivo provocato sia da interventi legislativi

succedutisi nel tempo e sia, in modo determinante, dalle libere

pattuizioni inserite via via nei contratti collettivi stipulati dalle

varie categorie.

L'art. 79 del t.u. va visto, pertanto, come norma che esaurisce i

suoi effetti esclusivi nell'ambito e nella struttura della legge che lo

ha accolto e non esercita e non può esercitare nessun influsso su

altre disposizioni legislative che disciplinano in via altrettanto

autonoma settori di produzione di lavoro dipendente nell'ambito della

struttura amministrativa dello Stato e delle sue diramazioni pubbliche.

Anche senza il richiamo delimitativo dell'art. 79, i dipendenti

dello Stato e degli Enti pubblici, nei cui confronti l'ordinamento

giuridico prevede uno status particolare che regola e disciplina in

modo a sé stante, tra l'altro, anche il trattamento economico in tutte

le sue componenti e, di conseguenza, la stessa corresponsione degli

assegni familiari - più precisamente chiamati quote di aggiunta di

famiglia - non avrebbero potuto beneficiare delle disposizioni più

favorevoli previste dal t.u. in esame per i lavoratori privati.

Consegue, da ciò, come premesso, che la proposta questione di

legittimità costituzionale per la diversità di trattamento

determinata, nel settore della corresponsione degli assegni familiari,

tra dipendenti pubblici e dipendenti privati dalle rispettive autonomie

normative, avrebbe dovuto avere ad oggetto gli ordinamenti giuridici

del pubblico impiego che tale diversità statuiscono o comportano.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 79 del d.P.R. 30 maggio 1955, n. 797 (testo unico delle

norme concernenti gli assegni familiari) sollevata in riferimento agli

artt. 3 e 36 della Costituzione con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 9 luglio 1974.

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - GIUSEPPE

VERZÌ - LUIGI OGGIONI - ANGELO DE

MARCO - ERCOLE ROCCHETTI - ENZO

CAPALOZZA - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA

REALE - PAOLO ROSSI - LEONETTO AMADEI

- GIULIO GIONFRIDA EDOARDO VOLTERRA -

GUIDO ASTUTI.

ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1974:231 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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