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[1](Art. 11 L. 6 agosto 1940, n. 1278 - Artt. 1 e 2 D.Leg.Lgt. 8 febbraio 1946, n. 54).

[2]Sovraintende alla Cassa unica il Comitato speciale per gli assegni familiari, presieduto dal Presidente dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, e in sua vece o impedimento da uno dei Vice presidenti dell'Istituto stesso, e distinto in tante sezioni quanti sono i settori della Cassa. Il Comitato e' composto dai seguenti membri:

  • a)per tutte le sezioni il direttore generale della previdenza e della assistenza sociale e il direttore generale dei rapporti di lavoro del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e un rappresentante del Ministero del tesoro;
  • b)inoltre, per ciascuna delle sezioni, tre rappresentanti delle rispettive categorie dei datori di lavoro e tre dei lavoratori, nominati dal Ministro per il lavoro e la previdenza, sociale, sentite le organizzazioni sindacali nazionali;
  • c)infine, un rappresentante del Ministero della industria e commercio per ciascuna delle sezioni dell'industria e dell'artigianato, un rappresentante del Ministero della marina mercantile per la sezione dell'industria e un rappresentante del Ministero della agricoltura, e delle foreste per la sezione dell'agricoltura. Il Comitato e' costituito con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza, sociale e dura in carica tre anni. I membri nominati in sostituzione di coloro che hanno cessato dall'ufficio prima della oridinaria scadenza triennale durano in carica fino al termine di scadenza dei membri che furono chiamati a sostituire. Il Comitato puo' essere convocato in assemblea plenaria per le questioni di ordine generale. Nel caso in cui in una sezione del Comitato siano trattate questioni interessanti categorie di datori di lavoro e di lavoratori inquadrate in altro settore della Cassa unica, sono chiamati a partecipare alla riunione i rappresentanti delle categorie interessate facenti parte delle competenti sezioni del Comitato. Alle riunioni del Comitato e delle Sezioni interviene con voto consultivo il direttore generale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale e possono essere chiamati dal presidente a parteciparvi per l'esame di questioni particolari, i rappresentanti delle associazioni nazionali di categoria dei datori di lavoro e dei lavoratori e delle amministrazioni centrali interessate alle questioni stesse.

Testo in vigore dal 7 settembre 1955 al 19 ottobre 1961

Corte costituzionale

L’articolo non è stato oggetto di questioni: compare nel testo di queste pronunce.

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1955-05-30;797~art54 · fonte del testo

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